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Normativa e prassi

New entry e descrizioni modificate:
i codici tributo hanno molto da dire

Un unico documento di prassi per mettersi al passo con alcune modifiche normative e procedere alla riscossione e al recupero coattivo di tributi e altri debiti maturati con il Fisco

numeri
Istituiti, con la risoluzione 64 del 10 luglio, nove nuovi codici tributo. Dovranno essere utilizzati per la riscossione, tramite ruolo, e insieme ai relativi i interessi e sanzioni, dell’addizionale sui compensi corrisposti tramite bonus e stock options, del credito d’imposta per la promozione all’estero dell’agroalimentare italiano e della sostitutiva sui redditi diversi. Con lo stesso documento di prassi, modificata, inoltre, la descrizione di quattro altri codici.
 
Bonus e stock options
Il primo pacchetto riguarda, quindi, le remunerazioni sotto forma di bonus e stock options, alle quali, come prevede l’articolo 33, comma 1, del Dl 78/2010, è applicata una addizione del 10%, trattenuta dallo stesso sostituto d’imposta al momento del pagamento del compenso.
I tre codici tributo (che non riguardano le regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta) per la riscossione, a mezzo ruolo, dell’addizionale e dei relativi interessi e sanzioni, sono:
  • 1059” (addizionale)
  • 105B” (interessi)
  • 105C” (sanzione).
Credito d’imposta per l’agricoltura
Sempre tre i numeri per il recupero, tramite ruolo, del credito d’imposta diretto alle aziende produttrici del settore agroalimentari, che effettuano investimenti per promuovere il made in Italy all’estero.
I tre codici sono:
  • 6825” (credito imposta)
  • 682M” (interessi)
  • 682N” (sanzioni).
Redditi diversi
Ancora un trio per la riscossione, a mezzo ruolo, dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi previsti dall’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Tuir, e in base all’articolo 3, commi 15 e 16, del Dl 89/2014. Ecco i codici:
  • 1133” (imposta sostitutiva)
  • 113I” (interessi)
  • 113S” (sanzione).
E infine le modifiche
Le correzioni riportate nella risoluzione riguardano i settori petrolifero e del gas e, in particolare la riscossione coattiva dell’imposta sostitutiva dovuta, in base a varie aliquote, secondo quanto disciplinato dell’articolo 81 del Dl 112/2008, convertito dalla legge 133/2008.
Aggiunta esplicitamente la Valle d’Aosta, inoltre, alla descrizione del codice 132A, utilizzato per le ritenute sulle indennità di fine rapporto di lavoro corrisposte dai sostituti domiciliati in Sicilia, Sardegna e, appunto, Valle d’Aosta.
Questi i codici prima e dopo le modifiche: 
 
CODICE TRIBUTO DESCRIZIONE NUOVA DESCRIZIONE
1815 imp. sost. valore rimanenze
finali art. 81 c. 21 dl 112/2008
imposta sostitutiva valore rimanenze finali art. 81 dl 112/2008
181M imp. sost. valore rimanenze
finali art. 81 c. 21 dl 112/2008 - int.
imposta  sostitutiva. valore rimanenze finali art. 81 dl 112/2008 interessi
181N imp. sost. valore rimanenze finali art. 81 c. 21 dl 112/2008 - sanz. imposta sostitutiva valore rimanenze finali art. 81 dl 112/2008 sanzione
132A indennità per cessazione rapporto lavoro Sicilia Sardegna impianti f indennita’ cessazione rapporto lavoro sicilia sardegna Valle d’Aosta impianti fuori regione
 
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