Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Niente esenzione Iva per la succursale
se la formazione è fuori regione

Il riconoscimento necessario per usufruire dell’agevolazione deve essere rilasciato dagli enti territoriali competenti che adottano, ognuno, regole e modalità specifiche e non univoche

cosmetici

La società che svolge attività di formazione e aggiornamento professionale e applica l’esenzione Iva alle prestazioni effettuate nei confronti dei partecipanti ai corsi, in virtù della sua iscrizione all’albo della Regione dove opera, non può estendere il regime agevolativo alle attività formative svolte al di fuori di tale ambito territoriale, mancando il riconoscimento specifico dell’altra Regione competente.
 
È quanto precisa la risposta n. 85 del 4 febbraio 2021.
 
Il quesito è di una Srl che effettua corsi di aggiornamento e corsi di formazione professionale nel settore della cosmetica e del trucco professionale. L’istante, ottenuto il necessario riconoscimento, è entrata nell’albo regionale dei soggetti accreditati per i “servizi di istruzione e formazione professionale”, in base alla delibera emanata dalla Regione ove svolge la sua attività principale.
Tale riconoscimento le consente di applicare, nei confronti dei partecipanti ai corsi, l’esenzione Iva prevista per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere (articolo 10, n. 20), Dpr n. 633/1972).
La contribuente ha ampliato il suo campo d’azione e ha istituito un nuovo centro di formazione in un’altra regione, dove vengono svolte le stesse attività, con le medesime modalità e gli stessi docenti. Amministrazione, controllo e coordinamento continuano a essere concentrati, precisa però l’istante, presso la sede principale.
La società chiede se l’esenzione Iva su richiamata possa essere applicata anche in relazione ai corsi tenuti in una regione diversa da quella che ha concesso l’accreditamento e la conseguente iscrizione all’albo.
Per l’istante, il riconoscimento dell’ente territoriale costituisce il riconoscimento di una amministrazione pubblica necessario all’applicazione dell’agevolazione su tutto il territorio nazionale.
 
L’Agenzia delle entrate è di parere diverso. L’esenzione Iva in argomento è stata oggetto dei chiarimenti forniti con la circolare n. 22/2008. L’agevolazione, destinata alle prestazioni relative all’attività didattica ed educativa, ha precisato il documento di prassi, è subordinato a due requisiti, uno oggettivo e l’altro soggettivo: devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere e rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
In particolare, in relazione agli organismi che operano in settori diversi da quelli di competenza dell'amministrazione della Pubblica Istruzione, il riconoscimento deve avvenire da parte dei soggetti competenti per materia (Regioni, enti locali, eccetera), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, come l'iscrizione negli appositi albi o attraverso accreditamento (risoluzione n.53/2007).
 
Nel caso dell’interpello, l’iscrizione dell’istante all’albo dei soggetti accreditati per i corsi di aggiornamento e corsi di formazione professionale nel campo della cosmetica e del trucco della Regione cui si trova la sede principale è stata rilasciata dal soggetto competente per materia in tale territorio e non è possibile, precisa l’Agenzia, estendere l'esenzione alle attività formative svolte al di fuori dell'ambito territoriale della Regione, poiché, trattandosi di settori non sottoposti a regole univoche in quanto non di competenza della Pubblica istruzione, ogni ente regionale adotta, nella propria area, autonomi criteri di riconoscimento per l’iscrizione ai singoli albi.
Va da sé, quindi, che l’istante non può applicare l’esenzione Iva dei corsi tenuti nella sede principale alle attività di formazione svolte nella succursale, perché manca il riconoscimento specifico dell’ente regionale competente.
 
La risposta spiega, inoltre, che in tal caso non si può fare ricorso al principio generale contenuto nella risoluzione n. 269/2008, secondo il quale gli organismi privati che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del ministero della Pubblica istruzione che quindi adottano programmi stabiliti su base nazionale nelle aree di competenza dell'Amministrazione scolastica, nel territorio di più regioni, devono presentare l'istanza per il riconoscimento alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/niente-esenzione-iva-succursale-se-formazione-e-fuori-regione