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Normativa e prassi

Niente Iva per i corsi di formazione
dell’ente riconosciuto dal fondo

I finanziamenti ricevuti non possono essere assimilati ai contributi degli associati, ma sono configurabili come prestazione patrimoniale imposta e ciò ne avvalora la loro natura pubblica

corso di formazione

Sono esenti da Iva i corsi di formazione professionale svolti dagli enti accreditati e finanziati da un fondo con risorse aventi natura pubblica, sottoposto alla vigilanza dell'Agenzia nazionale Politiche Attive del Lavoro (in precedenza del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali). È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate, sulla base della disciplina interna e unionale, con la risoluzione n. 51 del 3 agosto 2021.
 
L’agevolazione che l’istante chiede di applicare è disciplinata dall’ articolo 10, primo comma, n. 20) del decreto Iva riservata, tra l’altro, alle prestazioni dirette all’eduzione dell'infanzia e della gioventù e didattiche di ogni genere, e anche alla formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale. Possono usufruire dell’esenzione gli istituti e le scuole riconosciute dalle pubbliche amministrazioni.
L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’argomento con la circolare n. 22/2008 con la quale ha precisato che:
- la definizione di “istituti e scuole” usata dalla norma di riferimento non è tassativa per quanto riguarda i soggetti ammessi al beneficio
- l’esenzione vale anche se il riconoscimento di istituti o scuole proviene dall’amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica
- il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico o di formazione che l'organismo intende realizzare
- il requisito del riconoscimento pubblico è soddisfatto anche in caso di finanziamento di un progetto didattico o formativo da parte di un ente pubblico, costituendo la sovvenzione, infatti, un atto concludente ai fini, appunto, del riconoscimento. In tal caso l’esenzione spetta soltanto per il progetto approvato e non per l’intera attività svolata dall’ente finanziato.
Per i soggetti privati che effettuano attività di pertinenza delle amministrazioni pubbliche diverse dalla Pubblica istruzione, come avviene per i corsi di formazione, il riconoscimento deve avvenire da parte degli organismi pubblici competenti in materia e, quindi, ad esempio da Regioni ed enti locali, attraverso le modalità stabilite, come la predisposizione di appositi albi o istituti di accreditamento.
 
Tornando al caso dell’interpello, il fondo in questione, autorizzato all’attività svolta con decreto ministeriale, opera sotto la vigilanza e controllo sulla gestione dei fondi da parte dell’Anpal, in precedenza ente del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il fondo è alimentato tramite il contributo del 4% delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori in somministrazione e la sua attività è finalizzata alla promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazioni volte a favorire le occasioni di lavoro e per attuare specifiche forme previdenziali dirette ai lavoratori somministrati.
 
L’accreditamento è chiesto dall’ente che svolge l’attività di formazione finanziata dal fondo assumendo il ruolo di direzione e coordinamento dei corsi, offerti gratuitamente e senza alcuna quota a carico dei partecipanti. Il fondo non si limita al riconoscimento delle società di formazione attraverso il loro accreditamento, ma vigila anche in modo concreto sul corretto svolgimento dei corsi erogati.
 
L’Agenzia ricorda che il Consiglio di Stato ha precisato, con sentenza, che i contributi obbligatori versati ai fondi paritetici interprofessionali, assimilabili per molti versi al fondo oggetto dell’interpello, non possono essere assimilati ai contributi degli associati, ma costituiscono una prestazione patrimoniale imposta, circostanza questa che ne avvalora la loro natura pubblica.
L’Anac, da parte sua, in accordo con il Consiglio di Stato, ha precisato che la veste privatistica dei fondi non esclude di per sé che essi possano configurarsi come organismo di diritto pubblico quando sottoposti al rispetto delle procedure previste per l’assegnazione degli appalti pubblici, anche di ambito comunitario, e a una disciplina che, in pratica, li assoggetta alla vigilanza e valutazione da parte della Pa con possibilità di commissariamento.
Alla luce della disciplina interna e comunitaria emerge secondo l’Anac che i fondi rappresentano organismi di diritto pubblico e sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal codice dei contratti pubblici.
 
Da ciò deriva che ai corsi di formazione professionale svolti dagli enti accreditati e finanziati dal fondo in argomento, con risorse aventi natura pubblica, su richiesta delle Agenzie per il lavoro, possa essere applicata l'esenzione Iva prevista dall'articolo 10, del Dpr n. 633/1972.
L’Agenzia ritiene infatti che può intendersi soddisfatta la condizione del “riconoscimento”, in quanto, come stabilito dalla circolare n. 22/2008, sono presenti sia l'accreditamento presso un organismo assimilabile a un ente pubblico, sottoposto alla vigilanza dell'Anpal, sia il finanziamento con risorse aventi natura pubblica effettuato dal fondo nei confronti degli enti di formazione.

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