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Normativa e prassi

Niente Iva sulle cessioni di navi da noleggiare

L'agevolazione è concessa solo alle unità da diporto utilizzate per attività commerciali

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L'acquisto di navi da diporto destinate a svolgere esclusivamente attività commerciali, mediante la sottoscrizione di contratti di noleggio, è una operazione che può realizzarsi in regime di non applicabilità dell'Iva. Va però rispettata una condizione indispensabile per la fruibilità del beneficio, cioè, l'effettivo utilizzo in attività di noleggio da parte dell'acquirente.
È il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 95/E di oggi, attraverso la quale i tecnici dell'Agenzia colgono l'occasione per ripercorrere l'evoluzione della normativa in materia.
L'input alla precisazione è scaturito da un interpello, relativo all'ipotesi di non assoggettare a Iva la tipologia di cessioni descritta, proposto da una società operante nel settore. Nel concordare con la soluzione prospettata dall'istante, nel documento di prassi, da una parte si ricorda che le norme sull'Iva prevedono la non imponibilità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi connesse a "navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare" (articolo 8-bis, Dpr 633/1972), dall'altra l'estensione dell'agevolazione alle unità da diporto (con determinate caratteristiche) attuata da una serie di disposizioni legislative e di prassi.

Di particolare rilievo la risoluzione 92/2002, con la quale sono state incluse nel beneficio le imbarcazioni da diporto utilizzate per attività commerciali che si realizzano attraverso contratti di noleggio.

Sul fronte legislativo, inoltre, è stata prevista la possibilità di iscrizione nel Registro internazionale per le unità da diporto con "con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche". Considerato che tale possibilità rappresenta una ulteriore prova del fatto che le navi da diporto possono essere impiegate in attività commerciali, ne discende che nulla osta all'estensione della non applicabilità dell'Iva alle operazioni di cessione di queste imbarcazioni.
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