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Normativa e prassi

No alla ripartizione delle perdite di devoluzione

L'Agenzia, con una consulenza, conferma il proprio orientamento

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Le perdite di devoluzione non possono essere dedotte in quote proporzionali agli ammortamenti fiscalmente riconosciuti. In questo caso la quota di costo deducibile sarebbe superiore a quella che si otterrebbe applicando al costo dello stesso cespite il coefficiente tabellare previsto dalle disposizioni normative e ciò contrasterebbe con l'articolo 102 del Tuir. Questo è quanto afferma l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 301/E del 18 ottobre 2007, in risposta a una richiesta di riesame di interpello presentata da una società.
L'Amministrazione precisa che la risposta viene fornita nell'ambito della più generale attività di consulenza giuridica, la quale non produce gli effetti propri dell'istituto dell'interpello. L'istanza, infatti, è da ritenersi inammissibile in quanto l'interpello non prevede il riesame di una medesima questione sulla quale era già stato fornito il parere.

L'istante è una società che ha stipulato un contratto in base al quale gli è stata affidata, la progettazione, manutenzione e gestione di un sistema di parcheggi, in regime di project financing. A favore dell'istante è stato costituito un diritto di superficie, sulle aree costruite, di durata trentennale, mentre il sottosuolo, secondo l'accordo, rimane di proprietà dell'altro contraente.
Alla scadenza contrattuale, i parcheggi saranno riconsegnati, dalla stessa società al dante causa, senza alcun corrispettivo.
Secondo i calcoli effettuati dal ricorrente, trascorsi i trent'anni, allo scadere del diritto di superficie, gli ammortamenti fiscalmente deducibili non esauriranno l'ammortamento del costo del cespite, rimanendo un residuo da ammortizzare che originerà una perdita di devoluzione. Si verrebbe a determinare un'ingiustificata componente negativa di reddito.

L'istante, dal momento che la fattispecie contrattuale si caratterizza per la "gratuita devoluzione del bene", ripropone preliminarmente l'applicazione in via analogica dell'articolo 104 del Tuir, che al primo comma afferma che per i beni gratuitamente devolvibili, alla scadenza di una concessione, è consentita la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario. In secondo luogo suggerisce l'applicazione di un'aliquota fiscale di ammortamento pari al 4 anziché al 3%; infine, come nuova soluzione, chiede che la perdita di devoluzione sia distribuita lungo l'arco temporale dell'ammortamento tecnico del bene.

Secondo l'Agenzia, non è possibile ripartire le perdite di devoluzione, nel corso del periodo di ammortamento del cespite. In questa ipotesi, infatti, la quota di costo deducibile sarebbe superiore a quella che si otterrebbe applicando al costo dello stesso cespite il coefficiente tabellare previsto dalle disposizioni normative e ciò sarebbe contrario al disposto dell'articolo 102 del Tuir.
In tal caso sarebbe necessario rideterminare il reddito di ciascun periodo d'imposta mediante una variazione in aumento della base imponibile, in quanto la deduzione delle quote secondo la soluzione prospettata dall'istante, verrebbe a creare una divergenza fra i criteri di valutazione utilizzati a fini civilistici per la ripartizione del costo e quelli fiscali.
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