No Iva su attività socio-educative
svolte da azienda agricola sociale
Per l’applicazione dell’imposta al consumo assume rilievo il carattere oggettivo delle prestazioni rese mentre non è richiesta una qualità particolare del soggetto che le rende
Questo è, in sintesi, il parere dell’Agenzia delle entrate, riportato nella risoluzione 77/E del 16 ottobre 2018, che risponde alla richiesta di chiarimenti in merito al trattamento fiscale ai fini dell’Iva sulle prestazioni rese con finalità socio-educative da una azienda agricola iscritta nei registri regionali delle “Fattorie didattiche”, in quello delle “Fattorie sociali” e nel registro delle Comunità per minori, nonché nel Sistema informativo minori accolti (Sim) del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
L’azienda istante dichiara di attuare un modello peculiare di accoglienza teso a valorizzare – ai fini della riabilitazione – l’aspetto ambientale. Per cui la natura e il lavoro agricolo diventano parte terapeutica del progetto nell’ambito di una “agri-comunità” che offre una pluralità di opportunità formative attraverso la promozione dell’agricoltura sociale.
Fa presente, inoltre, che per la realizzazione di interventi, azioni e percorsi, finalizzati all’accoglienza, all’integrazione socio-educativa e di inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio, stipula apposite convenzioni con i vari Comuni interessati, che gli riconoscono una retta pro-capite, per ogni giorno di effettiva presenza (almeno sei ore), del minore nella comunità.
La retta comprende le spese per vitto, alloggio, igiene, vestiario, lavanderia, trasporto e spese minute sostenute per conto del minore e quant’altro inserito nella convenzione.
L’azienda agricola chiede se quest’attività di casa accoglienza può beneficiare dell’esenzione ai fini Iva di cui all’articolo 10, comma 1, n. 21 del Dpr 633/1972.
Il parere
Con la risoluzione in commento, l’Agenzia delle entrate partendo dalla norma citata che ammette l’esenzione Iva per “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”, considera che, ai fini dell’applicazione dell’Iva, rileva il carattere oggettivo delle prestazioni rese, mentre non è richiesta una qualità particolare nel soggetto che le rende.
Inoltre, sottolinea l’Agenzia, lo stesso comma 21 (dell’articolo 10, Dpr 633/1972) elenca precisamente quali sono le attività esenti Iva ovvero “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”.
Secondo le dichiarazioni dell’azienda interpellante, la natura e le finalità essenzialmente sociali, assistenziali e di mero soccorso a favore della gioventù sono assimilabili a quelle svolte da istituzioni assistenziali tipiche, quali: “brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani” e, pertanto, agli effetti dell’Iva, è applicabile il regime di esenzione ai sensi all’articolo 10, comma 1, n. 21 del Dpr 633/1972.