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Normativa e prassi

Non c’è esenzione per l’assegno
del volontario della leva regionale

La prestazione non è equiparabile a quella svolta dagli operatori del servizio civile universale, di conseguenza non è estendibile la norma agevolativa per questi prevista

L’istante a cui risponde la risposta n. 82/2018 dell’Agenzia delle entrate ha una figlia che ha sottoscritto un contratto di leva civica volontaria regionale per un periodo di 12 mesi a partire dal maggio 2017, con un’Associazione di comuni. A seguito di tale rapporto la ragazza ha ricevuto una Certificazione unica per il 2017 pari a 3.036,60 euro.
 
Quesiti
Il genitore chiede:
- se può considerare la propria figlia familiare a carico, fruendo in dichiarazione delle relative detrazioni
- se la Cu 2018 emessa dal sostituto è corretta o se l’importo corrisposto alla giovane debba essere inserito nel quadro dei redditi esenti. 

Per l’istante, i compensi ricevuti dalla figlia sono esenti al pari di quelli assegnati agli operatori in servizio civile universale, non sottoposti a imposizione fiscale in base a quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, del Dlgs 40/2017.
Di conseguenza, egli potrà considerarla a carico nella propria dichiarazione dei redditi e beneficiare delle relative detrazioni.
 
La risposta
L’Agenzia, nel formulare la risposta, procede con l’inquadramento giuridico della questione. In particolare, chiarisce che il Dlgs 40/2017 è stato emanato su delega del governo per la revisione della disciplina del servizio civile universale. L’articolo 6 del decreto assegna, in estrema sintesi, la “gestione” del servizio civile alla presidenza del Consiglio dei ministri. Il successivo articolo 7, tuttavia, apre alle Regioni la possibilità di istituire, in autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale.
Più nel dettaglio, l’articolo 16 stabilisce che il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall’ente accreditato e la presidenza del Consiglio dei ministri e che “gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie ..”(comma 3).
 
La figlia dell’istante, a differenza di quanto previsto dalla suddetta norma, ha stipulato un contratto con l’Associazione dei comuni; inoltre, il contratto stesso specifica che la leva civica volontaria regionale è stata istituita dall’ente territoriale con legge regionale e che il contributo erogato al volontario “non essendo identificabile né quale retribuzione da lavoro dipendente, né da prestazione professionale costituisce reddito assimilabile a quello da lavoro dipendente ex articolo 47 (ora 50) del DPR n. 917/1986. Il periodo di attività svolto nell’ambito del progetto di Leva civica volontaria non si configura come rapporto di lavoro dipendente …”.
 
Chiaramente diversi, quindi, spiega la risposta, i profili giuridici delle due prestazioni volontarie. In particolare:
  • nel caso del servizio civile universale, il rapporto è con la presidenza del Consiglio dei ministri, condizione che non si realizza per i volontari delle leve civiche regionali
  • la distinzione, inoltre, è prevista dallo stesso articolo 7 del Dlgs 40/2017, quando precisa, all’ultimo comma, che il servizio istituito dalla Regioni non è “assimilabile al servizio civile universale”. 
Da tali peculiarità deriva il conseguente diverso trattamento fiscale e la non estendibilità dell’esenzione riconosciuta dall’articolo 16 del Dlgs 40/2017. Tra l’altro, in via generale, detta norma è di tipo agevolativo e, quindi, di stretta interpretazione, applicabile cioè esclusivamente alle ipotesi espressamente individuate dalla disposizione stessa.
A conferma di questa tesi, l’Agenzia riporta il parere della presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, che evidenzia le differenze tra le due prestazioni oggetto dell’interpello, differenze che motivano l’inapplicabilità del trattamento tributario di favore ai volontari della leva regionale. 

In definitiva, per l’Amministrazione finanziaria, i compensi corrisposti alla figlia dell’istante derivanti dal contratto di leva civica volontaria regionale producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir). Corretta, quindi, la Certificazione unica 2018 allegata all’istanza. Tali importi, configurabili come redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente (articolo 8, comma 1, del Tuir), rilevando ai fini del limite di reddito (2840,51 euro) previsto dall’articolo 12, comma 2, del Tuir, per essere considerato familiare fiscalmente a carico.
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