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Normativa e prassi

Non c'è proroga per gli imprenditori
titolari di soli redditi agrari

Solo coloro che svolgono l'attività in forma di impresa possono effettuare i versamenti derivanti dalle proprie dichiarazioni fiscali entro la scadenza del 30 settembre

trebbiatrice

I produttori che esercitano attività agricole applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) solo quando dichiarano redditi d’impresa e se svolgono esclusivamente tali attività non possono beneficiare della proroga dei versamenti delle proprie dichiarazioni fiscali, prevista dall’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del Dl n. 34/2019, perché non producono redditi d’impresa, arti e professioni. Questa in sintesi la risposta dell’Agenzia n. 330 del 2 agosto 2019.
 
Quesito
A interpellare l’Agenzia è il titolare di un’impresa individuale che dichiara di esercitare attività agricole per le quali è applicabile il modello Isa AA01S e di determinare il proprio reddito catastalmente ai sensi degli articoli 32 e ss. del Tuir. L’istante vuole sapere se può o meno beneficiare della proroga al 30 settembre 2019, prevista dal decreto crescita per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva che scadono nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019.
La richiesta di chiarimento trae origine dal fatto che, nella precisazione contenuta nella risoluzione n. 64/2019, per la quale risultano interessati dalla proroga, oltre ai contribuenti che applicano il regime forfetario agevolato e il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, anche coloro che “determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari”, non si fa esplicito riferimento ai produttori agricoli che determinano il proprio reddito catastalmente.
 
Risposta
Nel fornire riscontro all’istante, l’Agenzia richiama l’articolo 12-quinquies del decreto crescita, i cui commi 3 e 4 stabiliscono: “3. per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3”.
 
Alla luce delle disposizioni, una delle condizioni per poter beneficiare di tale proroga è l’approvazione degli Isa, “istituiti […] per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni”, come previsto dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, ossia esclusivamente per quei soggetti che dichiarano redditi d’impresa di cui all’articolo 55 del Tuir o redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni di cui all’articolo 53 del medesimo Tuir.
 
Ne consegue che i soggetti che esercitano attività agricole applicano gli Isa solo quando dichiarano redditi d’impresa e che, quindi, soggetti che svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli articoli 32 e ss. del Tuir, titolari di soli redditi agrari, da dichiarare nel quadro RA del modello Redditi, non possono beneficiare della proroga dei versamenti perché non producono redditi d’impresa, arti e professioni.
 
L’istante, conclude l’Agenzia, è tenuto a effettuare i versamenti risultanti dalle proprie dichiarazioni fiscali nei termini ordinariamente prescritti.

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