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Normativa e prassi

Non è una vending machine
il dispositivo per pagare la sosta

In ogni caso le prestazioni relative al parcheggio in aree coperte o scoperte rientrano tra le operazioni escluse dall’obbligo di trasmissione e memorizzazione dei corrispettivi giornalieri

sbarra automatica parcheggio

Il dispositivo con sbarra automatica che consente il pagamento della sosta non è una vending machine perché non eroga beni o servizi. Di conseguenza, il gestore del parcheggio che ha installato il meccanismo non è tenuto alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate. È quanto precisa la risposta n. 131/E del 15 maggio 2020.
 

Il quesito
L’istante ha collocato in un’area, da lui gestita e adibita a parcheggio, un sistema con sbarra automatica che consente il pagamento della sosta anche in assenza dell’operatore. Il dispositivo dispone di un software che memorizza i pagamenti della giornata e consente, tramite una procedura effettuata dall'operatore, di stampare il totale degli scontrini degli incassi giornalieri.
Il contribuente chiede se la macchina installata sia un vending machine e se, di conseguenza, debba essere censita presso l'Agenzia delle entrate come previsto dal provvedimento del 30 giugno 2016 (vedi articolo “Corrispettivi da vending machine: le regole per trasmetterli on line”).
Il gestore del parcheggio pensa di no, perché l’automatismo installato non eroga beni e servizi ma, in pratica, rappresenta semplicemente un tipo di pagamento alternativo. Ritiene, invece, di poter effettuare, dal 1° gennaio 2020, l’invio online dei corrispettivi giornalieri mediante un regolare registratore telematico, che registra l'incasso del giorno memorizzato e stampato dal suddetto software del computer della macchina automatica.

La risposta
L’Agenzia ricorda, come premessa, che l’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015 ha disposto, per gli esercenti del commercio al minuto, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’amministrazione finanziaria con decorrenza 1° gennaio 2020 (comma 1). L’obbligo è stato anticipato al 1° aprile 2017 per gli operatori che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (comma 2).
Con i provvedimenti del 30 giugno 2016 e del 30 marzo 2017 l’Agenzia ha messo a punto le regole operative dell’adempimento, definendo, tra l’altro, caratteristiche tecniche e funzioni dei distributori automatici anche detti vending machine (vedi articoli “Corrispettivi da vending machine: le regole per trasmetterli on line” e “Corrispettivi da vending machine: la via senza porta di comunicazione”).
In particolare, oltre a essere provvista di determinate componenti di hardware, il dispositivo automatico, per essere definito vending machine, deve erogare direttamente (come avviene per cibi e bevande), o indirettamente (come in caso di acquisto di gettoni a inserire in altre macchine per farle funzionare o della ricarica di chiavette) prodotti o servizi al cliente.

Non è il caso della “macchina con sbarra automatica” oggetto dell’interpello. Il meccanismo descritto dall’istante, infatti, non eroga alcun servizio, la sua funzione è consentire il pagamento della sosta in assenza dell’operatore.
L’Agenzia conferma quanto già chiarito con le risoluzioni n. 116/2016 e n. 44/2017, la macchina installata nel parcheggio non è una vending machine e l’istante non è tenuto alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Inoltre, evidenzia la risposta, il servizio offerto dal gestore, per disposizione del decreto Mef del 10 maggio 2019, rientra tra le operazioni escluse dall’obbligo anche in riferimento al comma 2 dell’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015 (commercianti al minuto), in quanto comprese tra quelle elencate all’articolo 2 del Dpr n. 696/1996, già non tenute all’emissione di scontrino o ricevuta fiscale, ferma restando la necessaria annotazione nel registro dei corrispettivi.
Sull’argomento ha fornito precisazioni la circolare n. 3/2020 (vedi articolo “Invio telematico dei corrispettivi, criticità e soluzioni interpretative”).

Il contribuente, precisa infine l’Agenzia, se vuole, può in ogni caso inviare i dati dei corrispettivi con registratore telematico o procedura web dell'Agenzia delle entrate (documento commerciale online), e comunque deve emettere fattura su richiesta dei clienti.

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