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Normativa e prassi

Non paga imposta la pubblicità sui veicoli

L'esenzione riguarda non solo i mezzi di proprietà della ditta ma anche quelli che sono stati presi a noleggio o in leasing

L'articolo 13 del Dlgs n. 507/93 disciplina la pubblicità effettuata con i veicoli: l'imposta è dovuta "per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto".
L'articolo 5-bis della legge n. 16/2002, di conversione del decreto legge n. 452/2001, ha aggiunto al suddetto articolo 13 il comma 4-bis: "l'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni".

Premesso il descritto quadro normativo, la nota di prassi in commento (risoluzione n. 2/Dpf del 26 maggio 2004) ha inteso fornire chiarimenti ulteriori in merito al campo di applicazione della esenzione di cui al già citato comma 4-bis.
Sulla questione in esame, peraltro, il dipartimento delle Politiche fiscali già si era espresso con la circolare n. 2/Dpf del 18 aprile 2002, spiegando che l'esenzione in parola si estendeva fino a ricomprendere, oltre che i soggetti svolgenti attività prevalente di produzione di beni e servizi, e solo in via sussidiaria e strumentale quella di trasporto degli stessi, anche quelli esercenti il trasporto per conto terzi, originariamente non ricompresi nella primigenia formulazione del menzionato articolo 13.

Ad avviso del dipartimento appare, pertanto, evidente l'intento del legislatore di ampliare la portata operativa dell'esenzione dall'imposta, circoscrivendone e limitandone gli effetti alla indicazione della ditta e all'indirizzo della stessa. Nell'ambito della norma agevolativa sono attratte sia le imprese di autotrasporto, che svolgono detta attività per conto terzi con mezzi propri, sia le imprese che esercitano il trasporto in chiave meramente accessoria rispetto all'oggetto della propria attività consistente nella produzione di beni e servizi, utilizzando l'indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo su mezzi a esse appartenenti. Non solo: l'esenzione può finanche riguardare, oltre che l'indicazione della ditta e dell'indirizzo, anche il marchio della stessa, purché esso consenta l'identificazione dell'impresa stessa.

Ma la risoluzione in esame va oltre. Essa, infatti, precisa che l'esenzione può legittimamente applicarsi non solo a quei mezzi di proprietà delle imprese, ma anche a quei veicoli detenuti da esse senza il vincolo della proprietà, ad esempio rientranti nella loro disponibilità per effetto di un contratto di noleggio o di leasing.
D'altronde, lo stesso dato testuale del comma 4-bis dell'articolo 13 della legge n. 507/93 non opera alcuna discriminazione in merito alla diversa titolarità giuridica dei veicoli, atteso che l'esenzione, a mente della citata norma, investe tutti i beni "utilizzati" per il trasporto che effettuano la pubblicità. Per avvalorare tale opinione, il dipartimento richiama il terzo comma dell'articolo 13, che annovera, fra i beni che beneficiano dell'esenzione di cui al successivo comma 4, sia i beni di proprietà dell'impresa, sia i beni che sono "adibiti ai trasporti per suo conto".

Una ulteriore problematica esaminata dalla risoluzione n. 2 dello scorso 26 maggio riguarda l'impossibilità di applicare l'esenzione in parola nei comuni che, in luogo dell'imposta comunale sulla pubblicità, hanno optato per l'applicazione del canone di installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp). Il dicastero argomenta il proprio diniego a eventuali ipotesi favorevoli all'estensione dell'esenzione anche quando si è in presenza del canone, sottolineando che l'agevolazione esaurisce e limita la portata dei suoi effetti esclusivamente nell'ambito della legge n. 507/93, che disciplina l'imposta di pubblicità, essendo il canone estraneo a detta normativa, dal momento che risulta regolato dall'articolo 62 del Dlgs n. 446/97.

A tal proposito, e a sostegno della propria tesi, il dipartimento soggiunge che la fattispecie rappresentata dai veicoli non rientra nell'oggetto impositivo del canone, atteso che quest'ultimo attiene a tutte quelle iniziative pubblicitarie che sono suscettibili di incidere sull'arredo urbano e sull'ambiente. Nel caso di specie, i veicoli, non costituendo mezzi pubblicitari aventi le sopra descritte caratteristiche, definite normativamente dal Dlgs 30.04.1992, n. 285 (codice della strada) e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (Dpr 16.12.1992, n. 495), non possono essere conseguentemente sottoposti all'assolvimento del canone.
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