Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Non scontano Iva i servizi sanitari
forniti dalle farmacie ai cittadini

L'esenzione discende direttamente dalla lettura delle norme di riferimento, da una nutrita serie di documenti di prassi e dall'intervento della Corte di giustizia Ue

testo alternativo per immagine

La risoluzione 128/E del 20 dicembre affronta la questione della riconducibilità delle nuove prestazioni rese dalle farmacie, consistenti nella messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti per lo svolgimento di specifiche prestazioni professionali, nell'ambito applicativo dell'esenzione dall'Iva di cui all'articolo 10, n. 18), del Dpr 633/1972.
 

Il quesito
Prima di tutto, va premesso che, con il decreto legislativo 153/2009, il Governo ha definito i nuovi servizi erogabili dalle farmacie nell'ambito del servizio sanitario nazionale. L'ultima normativa prevede l'erogazione in farmacia di nuovi servizi ad alta valenza socio-sanitaria, come la partecipazione all'Assistenza domiciliare integrata e la presa in carico di particolari pazienti cronici, la realizzazione di iniziative per il corretto uso del farmaco, la partecipazione a programmi di educazione sanitaria e prevenzione, l'effettuazione di autoanalisi di prima istanza, le prenotazioni di visite ed esami.
Sulla base della disposizione, il ministro della Salute ha successivamente emanato tre decreti attuativi sui nuovi servizi, riguardanti le autoanalisi di prima istanza, la presenza in farmacia di altri operatori sanitari e la prenotazione per via telematica di prestazioni ambulatoriali.
 

In esecuzione di uno di tali provvedimenti, alcune organizzazioni territoriali aderenti alla Federazione che ha posto il quesito all'Agenzia stanno sottoscrivendo con strutture rappresentative delle professioni sanitarie, quali infermieri e fisioterapisti, contratti di mandato con rappresentanza, per consentire agli utenti delle farmacie di poter accedere alle prestazioni rese da tali professionisti sanitari.
In particolare, la Federazione ha precisato che il soggetto al quale verrebbe affidato il mandato di svolgere i nuovi servizi ad alta valenza socio-sanitaria, in nome e per conto delle farmacie aderenti, è una struttura societaria eventualmente organizzata anche in forma di società cooperativa.
Pertanto, il cittadino si rivolgerebbe alla farmacia per ottenere la prestazione dei servizi sanitari e la farmacia svolgerebbe direttamente il servizio, avvalendosi delle richiamate strutture societarie che effettuano l'attività richiesta tramite i propri professionisti sanitari.
 

La Federazione chiede di conoscere se sia le prestazioni effettuate dai professionisti sanitari, anche mediante una struttura societaria, nei confronti della farmacia sia quelle rese dalla farmacia nei confronti del cliente/paziente siano riconducibili nell'ambito applicativo dell'esenzione dall'Iva (articolo 10, n. 18), Dpr 633/1972).
 

La risposta
Nel fornire la soluzione, i tecnici dell'Agenzia ricapitolano e integrano le norme di riferimento, cominciando proprio dall'articolo 10 del Dpr sull'Iva che, al n. 18), esenta dall'imposta "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze". Passano poi per il Testo unico delle leggi sanitarie che, all'articolo 99, stabilisce che "è soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata" e, concludono con la lettura dell'articolo 1 del decreto interministeriale 17 maggio 2002, secondo cui sono esenti dall'Iva le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni indicate all'articolo 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie, dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001. Quest'ultimo, all'articolo 3, indica le "professioni sanitarie riabilitative", tra le quali è inclusa la figura del "fisioterapista", e, all'articolo 5, le "professioni tecniche della prevenzione", di cui fa parte l'"assistente sanitario".
 

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, come emerge sia dalle norme sia da una prassi ministeriale consolidata (risoluzioni 550555/1989, 119/2003, 39/2004 e 87/2010) e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue (sentenza C141/00 del 2002), l'applicazione dell'esenzione Iva alle prestazioni sanitarie debba essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell'ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, e in relazione ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all'esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende.
A tal riguardo, come sottolineato nella sentenza richiamata, "il principio di neutralità fiscale osta in particolare a che operatori economici che effettuano le stesse operazioni subiscano un trattamento differenziato in materia di riscossione dell'Iva. Ne deriva che tale principio sarebbe infranto ove la possibilità di invocare l'esenzione prevista per le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche dipendesse dalla forma giuridica mediante la quale il soggetto passivo svolge la propria attività".
 

Con riferimento al caso in esame, l'Agenzia osserva preliminarmente che il Dlgs 153/2009 ha disciplinato i nuovi servizi erogabili dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. In particolare, all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 4), il decreto ha previsto, tra i nuovi compiti delle farmacie, "la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta".
 

Dall'analisi della disciplina di riferimento si evince che le prestazioni professionali in questione, purché oggettivamente riconducibili alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione della persona e in quanto materialmente rese da soggetti (infermieri, fisioterapisti, operatori socio-sanitari) sottoposti a vigilanza, quindi autorizzati, presentano i requisiti per ricadere nell'ambito di applicazione dell'esenzione dall'Iva.
 

Considerato il carattere oggettivo delle norme richiamate, le medesime conclusioni devono ritenersi valide anche nel caso in cui la farmacia, così come prospettato, si avvalga, per la prestazione dei servizi sanitari nei confronti del cliente-paziente, di una struttura societaria, eventualmente organizzata in forma di società cooperativa, che effettua le prestazioni tramite propri professionisti sanitari.


URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/non-scontano-iva-servizi-sanitari-forniti-dalle-farmacie-ai