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Normativa e prassi

Non sfugge all’imposta l’“adeguamento”
erogato dall’Ufficio europeo dei brevetti

Tale somma integrativa è riconducibile alla prestazione pensionistica poiché riguarda il pregresso svolgimento di attività di lavoro dipendente ed è pertanto soggetta a tassazione in Italia

È inquadrato nei redditi di lavoro dipendente l’assegno di “adeguamento” percepito da un ex funzionario dell’Ufficio europeo dei brevetti che lo riscuote in Italia unitamente alla pensione e, di conseguenza, è soggetto a tassazione. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della risposta n. 599 del 17 dicembre 2020 dell’Agenzia delle entrate.

Un ex funzionario dell’Ufficio europeo dei brevetti di Monaco di Baviera, che lì ha prestato la propria attività lavorativa stabilendovi la propria residenza e domicilio fino all’11 febbraio 2019, data dalla quale si è trasferito in Italia, fa presente di percepire una pensione, non assoggettata a ritenute d'imposta, e un importo mensile provvisorio definito "adeguamento"; il contribuente deve dichiarare in Italia il reddito da pensione di fonte estera.
L’istante spiega che l’Ufficio è un'organizzazione internazionale che comprende 38 Paesi, alla cui convenzione l'Italia ha aderito il 1° dicembre 1978, che per garantire ad ogni ex funzionario un trattamento pensionistico equilibrato, tende a far percepire una pensione netta di uguale importo in tutti i Paesi in cui un pensionato scelga di risiedere fiscalmente.
Per ovviare agli effetti impositivi dei regimi fiscali delle diverse Nazioni, l’Ufficio eroga insieme alla pensione, un "adeguamento" che corrisponde al 50% della somma di cui dovrebbe essere teoricamente incrementata la pensione per raggiungere un importo che, al netto delle imposte nazionali sui redditi, corrisponda a quello della pensione base. Per avere diritto all' "adeguamento", il pensionato deve dimostrare all'Ufficio che, sia la pensione sia l'assegno integrativo, siano stati dichiarati o tassati e chiede, quindi, quale sia il trattamento fiscale applicabile alla somma che percepisce a titolo di "adeguamento".
Secondo l’istante la somma in questione non costituisce una rendita corrisposta in base al rapporto giuridico di lavoro dipendente intrattenuto con l’Ufficio, ma solo un indennizzo commisurato alle imposte sul reddito di pensione approssimativamente dovute.

L’Agenzia, in disaccordo con l’istante, ricorda che l’Ufficio europeo dei brevetti che, insieme al Consiglio di amministrazione, è uno dei due organi dell'Organizzazione europea dei brevetti, istituita il 7 ottobre 1977 sulla base della Convenzione sulla concessione dei brevetti europei firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 e ratificata dalla legge n. 260/1978.
Nel richiamare la normativa che regolamenta i rapporti al suo interno, l’Agenzia fa presente che il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea dei brevetti, al paragrafo 1 dell'articolo 16 dispone che “Nelle condizioni e secondo le modalità che il Consiglio d'amministrazione fissa entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione, le persone di cui agli articoli 13 e 14 saranno soggette, a favore della Organizzazione a un'imposta sugli stipendi e sui salari versati all'Organizzazione. A decorrere da questa data, questi stipendi e salari sono esenti dall'imposta nazionale sul reddito. Tuttavia, gli Stati contraenti possono tener conto di questi stipendi e salari per il computo dell'imposta da pagare sui redditi provenienti da altre fonti”.
Il successivo paragrafo 2 stabilisce che “Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle rendite e pensioni pagate dalla Organizzazione agli ex agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti”.
Il Regolamento delle pensioni all'articolo 42 reca la disciplina delle pensioni soggette a tassazione nazionale, prevedendo la corresponsione al pensionato assoggettato a tassazione nazionale di una somma integrativa ("adeguamento"), la quale sia applicabile “allo Stato membro dell'Organizzazione in cui la pensione e l'adeguamento ad essa relativo sono soggetti all'imposta sul reddito ai sensi della legislazione fiscale in vigore in tale Stato”.
La somma integrativa viene erogata ai pensionati residenti in Paesi in cui sia la pensione che il relativo "adeguamento" sono soggetti a tassazione, circostanza della quale il beneficiario deve fornire prova, a pena della privazione del diritto all'adeguamento con conseguente obbligo di restituzione degli importi indebitamente ricevuti.

Fatte le premesse, l’Agenzia evidenzia che il comma 2 dell'articolo 49 lettera a) del Tuir dispone che “costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”, ossia tutti quegli emolumenti dovuti e conseguenti alla cessazione di un'attività lavorativa e, quindi, per quanto riguarda il caso in esame, la somma integrativa percepita è riconducibile alla prestazione pensionistica, trovando la propria causale nel pregresso svolgimento di una attività di lavoro dipendente ed è pertanto soggetta a tassazione in Italia con il conseguente inquadramento tra i redditi di lavoro dipendente.

 

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