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Normativa e prassi

Non solo Irpef, Iva e Ires
nella circolare “omnibus”

Modifiche sostanziali anche per Ivie e Ivafe, per il bollo sui prodotti finanziari, per la tassazione dei redditi da beni sequestrati e di quelli prodotti da vettori aerei

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I capitoli conclusivi (dal V al VII) della circolare n. 12/E del 3 maggio illustrano le novità normative recate dalla legge n. 228/2012 (“Stabilità 2013”) in materia di imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie), di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) e di imposta di bollo applicabile alle comunicazioni relative a prodotti finanziari, inviate alla clientela. Le ultime precisazioni riguardano le disposizioni introdotte dal decreto legge n. 179/2012 (“decreto sviluppo bis”) in merito alla rilevanza tributaria della nozione di “base” di vettore aereo.


Ivie e Ivafe, modifiche comuni e particolari
Tra le numerose novità che interessano le due imposte, la più importante riguarda la loro decorrenza: i due tributi sono dovuti a partire dal periodo d’imposta 2012 e non più dal 2011, come inizialmente stabilito dal decreto “salva Italia”. Di conseguenza, quanto versato per il 2011 va considerato come acconto per il 2012 e l’eventuale saldo a conguaglio andrà effettuato entro il prossimo 17 giugno. Cambiano infatti anche le modalità di assolvimento delle imposte, che vengono uniformate a quelle in uso per l’Irpef; pertanto, entro quella stessa data, oltre al saldo 2012, dovrà essere versato anche il primo acconto 2013, mentre per il secondo acconto c’è tempo fino a novembre.
La circolare chiarisce che l’omesso o carente versamento delle imposte originariamente dovute per il 2011 in base alla normativa previgente non sarà sanzionato; in tal caso, l’importo dovuto per il 2012 andrà pagato entro il 17 giugno.
In caso di somme versate per il 2011 che, alla luce delle modifiche normative, risultano non più dovute perché, ad esempio, l’attività è stata dismessa, le stesse potranno essere recuperate secondo le consuete modalità previste per i versamenti in eccesso.
 
Alcune modifiche apportate dalla legge di stabilità riguardano la sola Ivie. In particolare, è stata estesa a tutti i residenti in Italia l’applicazione dell’aliquota ridotta dello 0,40% prevista per gli immobili situati all’estero adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (l’agevolazione, in origine, era riservata ai soli lavoratori pubblici all’estero).
Inoltre, gli immobili esteri adibiti ad abitazione principale e quelli non locati soggetti a Ivie non concorrono alla formazione dell’imponibile Irpef. In sostanza, le modifiche sono finalizzate a equiparare l’Ivie con il prelievo previsto dall’Imu in Italia.
 
Altre novità interessano, invece, solo l’Ivafe. Per effetto della legge di stabilità, l’imposta nella misura fissa di 34,20 euro si applica a tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dai residenti in Italia e non è più circoscritta a quelli detenuti nei paesi Ue o negli Stati aderenti allo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni (Islanda e Norvegia). In pratica, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero hanno lo stesso trattamento fiscale di quelli detenuti in Italia da persone fisiche (evitando in tal modo una potenziale restrizione alla libera circolazione dei capitali - articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
 
Bollo sulle comunicazioni riguardanti i prodotti finanziari
A partire dal 2013, esclusivamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche, viene introdotto un limite, fissato a 4.500 euro, all’imposta proporzionale dell’1,5 per mille riguardante le “comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati”.
Per le modalità di applicazione della soglia massima, valgono i chiarimenti forniti con la circolare n. 48/2012 a proposito del tetto di 1.200 euro stabilito per il solo 2012 (vedi “Bollo post salva Italia. L’Agenzia ci mette il timbro”).
 
Tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati
Dal 1° gennaio 2013 cambia la disciplina riguardante la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati (articolo 51 del Dlgs n. 159/2011 - “Codice delle leggi antimafia”), che prevede l’applicazione delle stesse modalità utilizzate prima del sequestro in riferimento alle categorie reddituali definite dall’articolo 6 del Tuir. L’amministratore giudiziario, se la procedura va oltre il periodo d’imposta nel quale ha avuto inizio, deve determinare e versare le imposte riguardanti il bene e provvedere ai diversi obblighi dichiarativi, contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d’imposta. Successivamente, in caso di confisca, la tassazione operata in via provvisoria diviene definitiva; in caso di restituzione del bene, invece, le imposte calcolate provvisoriamente vengono liquidate nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare.
L’intervento operato dalla legge di stabilità esclude da tale procedura gli immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca. Tali beni sono ora esenti da imposte, tasse e tributi nel periodo di vigenza dei provvedimenti e, comunque, fino alla loro assegnazione o destinazione, con la sola eccezione determinata dalla revoca della confisca. In quest’ultimo caso, sarà il proprietario a farsi carico di tutti i tributi dovuti per il periodo in cui i beni sono stati posti sotto sequestro, in base alla liquidazione che l’Agenzia delle Entrate effettua dopo essere stata informata dall’amministratore giudiziario.
 
Vettori trasporto aereo
L’ultima parte della circolare abbandona la legge di stabilità e rivolge l’attenzione al decreto “sviluppo bis”, in particolare alla tassazione dei redditi prodotti da vettori aerei con “base” in Italia e licenza rilasciata da un altro Stato Ue.
Innanzitutto, l’Agenzia fa riferimento alla norma che introduce la nozione di “base”, estendendola anche al di fuori del diritto aeronautico (articolo 38, comma 1), e chiarisce che, in pratica, il concetto è assimilabile a quello relativo alla “stabile organizzazione”. Le caratteristiche sono equiparabili, ma trasferite agli operatori che si occupano di trasporto aereo.
Quindi, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, un vettore con locali, strutture e dipendenti nel territorio nazionale, che svolge qui l’attività in modo continuativo e abituale, va considerato “stabilito” nel nostro Paese e deve corrispondere in Italia le imposte sui redditi e l’Irap.
La normativa interna deve però confrontarsi con quella europea e, soprattutto, con la clausola del modello Ocse contro le doppie imposizioni (articolo 8, paragrafo 1), secondo la quale, in deroga alla norma generale, gli utili derivanti dal traffico internazionale di navi e aeromobili sono tassabili nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa, a prescindere dall’esistenza di una stabile organizzazione.
In conclusione, in presenza di convenzioni contenenti tale clausola, il vettore comunitario con “base” nel territorio italiano versa al nostro Erario i tributi derivanti dal trasporto relativo esclusivamente alle tratte interne, allo Stato di residenza fiscale quelli connessi ai percorsi internazionali, anche se con partenza o atterraggio dalla “base” nostrana.
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