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Normativa e prassi

Non sono esenti Iva i corsi privati
agli universitari senza licenza Miur

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle entrate non sussistono i presupposti per l’applicazione del regime di favore alle prestazioni didattiche a distanza erogate dall’interpellante

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Una società che prepara gli studenti per l’accesso all’università e per gli esami di laurea triennale o specialistica/magistrale o a ciclo unico, in modalità e-learning tramite portale web di sua proprietà, ha chiesto di sapere se può applicare l’esenzione da Iva prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20, del Dpr 633/1972.
L’istante ha fatto presente di trattare tutte materie (matematica, fisica, chimica, informatica, statistica, scienza delle costruzioni, economia aziendale, finanza aziendale, economia politica) inserite nell’ordinamento universitario (Ou). Inoltre, ha precisato di rientrare già nel campo di esenzione Iva per quanto riguarda i corsi erogati a studenti della scuola secondaria, su materie dell’ordinamento scolastico (Os), avendo ottenuto il relativo riconoscimento dalla direzione regionale delle Entrate a seguito del parere rilasciato dall’ufficio scolastico territorialmente competente.
Non essendo riuscita, invece, a individuare l’organismo competente al rilascio dell’autorizzazione alle prestazioni didattiche a carattere universitario, si è rivolta direttamente all’Agenzia per un parere.
 
La risposta dell’Agenzia
L’articolo 10, primo comma, n. 20), del Dpr 633/1972, dispone che sono esenti da Iva “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni”, senza fornire alcuna indicazione sulle condizioni necessarie.
In proposito, con la circolare 22/2008, l’Agenzia – d’intesa con il Miur – ha già chiarito che gli organismi privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono “prestazioni didattiche e formative nelle aree presenti negli assetti ordinamentali dell’Amministrazione scolastica (es. corsi monotematici di lingua straniera, ecc.) potranno ottenere una preventiva valutazione rilevante come ‘riconoscimento’ utile ai fini fiscali anche da altri soggetti pubblici diversi dal ministero della Pubblica istruzione (…). La preventiva valutazione potrà essere operata dalle stesse direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate competenti in ragione del domicilio fiscale, le cui determinazioni saranno in ogni caso ancorate al parere tecnico rilasciato dai competenti Uffici scolastici regionali del ministero della Pubblica istruzione in conformità alla circolare diramata dal menzionato Ministero del 18 gennaio 2008, prot. A00DGOS n. 602 …”.
Questi chiarimenti, però, aggiunge l’Agenzia, non trovano applicazione in ambito universitario.
 
In seguito a una richiesta formale di chiarimenti in merito al corretto iter procedurale che un organismo privato deve seguire per essere autorizzato a svolgere attività di formazione nelle materie rientranti nell’ordinamento accademico, il Miur ha precisato che: “La normativa universitaria prevede infatti che i corsi universitari, con le relative attività formative cui sono associati crediti formativi universitari, possono essere attivati esclusivamente dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, che sono istituite e accreditate con decreto del Ministro su conforme parere dell’Anvur nel rispetto delle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 5, del D.P.R. 27 gennaio 1998, n.25 e art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43. Istituzioni non universitarie possono attivare corsi e rilasciare titoli equipollenti a quelli universitari in casi tassativamente indicati da specifiche disposizioni normative e in ogni caso previa autorizzazione di questo Ministero”.
 
Pertanto, con la risposta n. 94/2019, l’Agenzia ritiene che nel caso sottoposto alla sua attenzione non sussistano i presupposti per l’applicazione dell’esenzione Iva in merito alle prestazioni didattiche rese per le materie presenti nell’ordinamento universitario, in quanto la società interpellante, anche in sede di documentazione integrativa, non risulta autorizzata dal Miur. Inoltre, non risulta che i corsi in favore degli studenti universitari rientrino nell’ambito di un’attività approvata e finanziata da enti pubblici (amministrazioni statali, regioni, enti locali, università eccetera) tale da far ritenere sussistente un riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere (come evidenziato dal paragrafo n. 5 della circolare 22/2008).
Per gli stessi motivi, la mera autocertificazione da parte della società istante, attestante il fatto che le materie oggetto dei propri corsi rientrano tra quelle presenti nell’ordinamento universitario italiano, non è ritenuta idonea a integrare il requisito del riconoscimento nei termini richiesti dal ricordato articolo 10.
 

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