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Normativa e prassi

Note di variazione in diminuzione:
delibera dell’Autorità, giusta causa

Il dies a quo per l’emissione decorre da quando si verifica l’evento che incide sul rapporto contrattuale: il diritto alla detrazione va esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto

banconote

Per l’emissione di note di variazione in diminuzione, è necessario che si verifichi una causa scatenante e ben può esserlo la deliberazione con cui l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha approvato gli impegni assunti da una società per rimediare a violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici nei confronti dei propri clienti.

 
L’Agenzia delle entrate arriva a questa conclusione con la risposta 77/2019, fornita a una compagine attiva nella produzione e vendita di energia elettrica e gas naturale, che ha risolto, attraverso una proposta di assunzione di determinati impegni, una diatriba con l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, la quale aveva contestato all’istante l’applicazione di un sovrapprezzo per l’invio della fattura cartacea ai clienti.
L’Autorità, con apposite delibere, ha dichiarato ammissibile la proposta di impegni assunti dalla società contenente le modalità di restituzione degli importi aggiuntivi, disponendone la pubblicazione online, e, approvandola e rendendola vincolante, ha chiuso il procedimento sanzionatorio senza accertare l’infrazione.
 
In sostanza, l’istante chiede all’Amministrazione finanziaria se il procedimento avviato dall’Autorità possa essere ricondotto nella casistica rientrante nella locuzione “e simili” (articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972), che legittima l’emissione di una nota di variazione in diminuzione ai fini Iva al verificarsi di determinati eventi, e, in caso affermativo, da quando decorra il dies a quo per provvedervi.
 
Secondo l’Agenzia, tra i casi “simili” sono riconducibili tutte le cause in grado di determinare una modificazione dell’assetto giuridico instaurato tra le parti, caducando in tutto o in parte gli effetti dell’atto originario, in particolare per ciò che attiene ai corrispettivi economici delle operazioni.
Vi rientra, pertanto, anche la deliberazione dell’Autorità, evento in grado di incidere sul rapporto contrattuale e, quindi, presupposto per l’emissione di note di variazione in diminuzione entro il 30 aprile 2019. Entro quella data perché, al suo verificarsi, scatta il rimando (fatto dall’articolo 26) all’articolo 19 dello stesso Dpr 633: il diritto alla detrazione deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui lo stesso è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

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