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Normativa e prassi

Le novità in Gazzetta Ufficiale

Commissione Ue Regolamento 25 ottobre 2005, n. 1751/2005, (pubblicato sulla G.U.U.E. 26 ottobre 2005, n. L-282).

Commissione Ue, Regolamento 15 novembre 2005, n. 1864/2005, (pubblicato sulla G.U.U.E. 16 novembre 2005, n. L-299). Regolamento 25 ottobre 2005, n. 1751/2005
Con il Regolamento 25 ottobre 2005, n. 1751/2005, (pubblicato sulla G.U.U.E. 26 ottobre 2005, n. L-282), la Commissione Europea ha emanato alcune modifiche allo IAS 39. L’adozione delle variazioni allo IAS 39 comporta di conseguenza modifiche all’IFRS 1 (prima adozione degli International Financial Reporting Standard), per garantire la coerenza tra i principi contabili interessati. Pertanto, nel Regolamento (CE) n. 1725/2003, che ha adottato alcuni principi contabili internazionali, sono stati inseriti:
- il testo delle modifiche al principio contabile internazionale IAS 39 (Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione);
- il testo della modifica dell’IFRIC apportata al SIC 12 Ambito di applicazione del SIC 12, Consolidamento - società a destinazione specifica. Le modifiche entrano in vigore, a titolo eccezionale, per l’esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005 o dopo tale data, ossia in un momento precedente alla pubblicazione del regolamento. L'applicazione retroattiva è giustificata, in via eccezionale, in modo da agevolare i «neoutilizzatori» nella preparazione dei conti in conformità con gli IAS/IFRS.
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Regolamento 15 novembre 2005, n. 1864/2005
Con un successivo Regolamento 15 novembre 2005, n. 1864/2005, (pubblicato sulla G.U.U.E. 16 novembre 2005, n. L-299), la Commissione europea è ritornata sulla questione emanando ulteriori ritocchi allo IAS 39 tramite modifiche al Regolamento n. 1725/2003. In particolare, lo IAS 39 è stato modificato per ridurre la portata dell'opzione del fair value. Di conseguenza sono stati modificati anche l'IFRS n. 1 e lo IAS 32. Le integrazioni recepiscono le proposte di rettifica allo IAS 39 contenute in un Exposure draft dell'IASB intitolato "The fair value option" e pubblicato nell'aprile 2004, che accoglie anche le preoccupazioni della BCE su di un uso inadeguato di tale opzione senza restrizioni, in particolare nel caso degli strumenti finanziari correlati alle passività proprie di una società. Nello IAS 39 riveduto, l’impiego dell’opzione del valore equo è limitato alle situazioni in cui tale impiego consente di presentare informazioni più pertinenti, eliminando o riducendo in misura considerevole le incoerenze in sede di valutazione o di rilevazione (accounting mismatch), o alle situazioni in cui un gruppo di attività o di passività finanziarie o di entrambe insieme forma oggetto di una documentata gestione dei rischi o strategia d’investimenti.
Inoltre l’opzione riveduta del valore equo consente, in determinate circostanze, di designare un’attività o passività finanziaria come al valore equo, rilevato a conto economico, un contratto combinato complessivo, comprendente uno o più derivati incorporati. Pertanto, la possibilità di utilizzare l’opzione del valore equo è limitata a certi casi, in cui si devono rispettare determinati principi o devono essere presenti determinate circostanze. Tenendo conto che chi adotta gli IAS per la prima volta deve ormai elaborare rendiconti finanziari più approfonditi e fornire informazioni comparabili, è necessario, anche per questo Regolamento, l’applicazione, retroattivamente, dal 1° gennaio 2005.
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