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Normativa e prassi

Nuove scadenze e agevolazioni
per le popolazioni terremotate

Sono stati previsti ulteriori interventi urgenti per i territori colpiti dal sisma e dall’eccezionale maltempo delle scorse settimane. Molte le misure di favore e le proroghe fiscali

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Visto il perdurare della situazione di criticità e dello stato di emergenza nei territori del centro Italia colpiti dal terremoto e dagli eccezionali fenomeni meteorologici avversi delle scorse settimane, il Governo ha adottato nuove disposizioni urgenti a favore delle popolazioni di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Sulla Gazzetta ufficiale di ieri, infatti, è stato pubblicato il decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017, le cui disposizioni entrano in vigore oggi. Il decreto si pone in linea di continuità con il precedente provvedimento di urgenza (Dl 189/2016), prevedendo nuove misure di sostegno e di assistenza. Le disposizioni di carattere fiscale sono dettate dall’articolo 11.
 
Modifiche all’articolo 48 del Dl 189/2016
Innanzitutto, viene modificato in più punti l’articolo 48 del Dl 189/2016: previsti tempi più lunghi per i versamenti e gli adempimenti tributari.
 
Ritenute e sostituti d’imposta
Viene confermata la possibilità, per i sostituti d’imposta, di regolarizzare, entro il 31 maggio 2017 e senza applicazione di sanzioni e interessi, gli adempimenti concernenti le ritenute relative ai soggetti residenti nei comuni colpiti dal terremoto. In particolare, viene stabilito che la regolarizzazione agevolata interessa la mancata effettuazione di ritenute e il mancato riversamento delle stesse rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016 e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016 (articolo 48, comma 1, Dl 189/2016, nuova versione).
Inoltre, indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti d’imposta, su richiesta di coloro che risiedono nei comuni terremotati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 novembre 2017 (la sospensione dei pagamenti delle  imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché a quelle sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato).
 
Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari
Con riguardo alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali  (inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione), viene esteso l’intervallo temporale di riferimento che, per effetto delle modifiche apportate dal Dl in esame, ora è relativo alle scadenze comprese tra il 24 agosto 2016 e il 30 novembre 2017 (nuova versione del comma 10, articolo 48, Dl 189/2016 che rinvia all’articolo 1 del Dm 1° settembre 2016).
Si stabilisce, inoltre, che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avviene entro il 16 dicembre 2017, senza applicazione di interessi e sanzioni (nuova versione del comma 11, articolo 48, Dl 189/2016).
 
Canone tv
Anche la ripresa del versamento del canone tv, mediante addebito sulla bolletta elettrica, avviene entro il 16 dicembre 2017. Peraltro, nei casi in cui, a seguito del terremoto, non si detiene più alcun apparecchio televisivo, il canone non è dovuto per l’intero secondo semestre 2016 e per tutto il 2017.

Altri adempimenti tributari
Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il mese di dicembre 2017 (nuova versione del comma 12, articolo 48, Dl 189/2016). 
 
Nuove disposizioni agevolative
Oltre a modificare l’articolo 48 del Dl 189/2016, l’articolo 11 del decreto in esame detta nuove disposizioni agevolative.
 
Sospensione della riscossione
I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi e dagli avvisi di addebito esecutivi (relativi al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps), nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori (compresi quelli degli enti locali), sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (articolo 11, comma 2).
 
Agevolazioni per imprenditori e lavoratori autonomi
I titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché coloro che esercitano attività agricole, possono chiedere alle banche un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato. Per l’attuazione di questa disposizione è prevista l’adozione di un decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl (articolo 11, comma 3).
Agli stessi soggetti è riconosciuta la possibilità di versare in un’unica soluzione (entro il 16 dicembre 2018) i tributi dovuti per l’intero 2018. Per l’adempimento di tale obbligo, è possibile richiedere un finanziamento assistito (o un’integrazione di un finanziamento già ricevuto).
I beneficiari corrispondono alle banche gli interessi e le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti ricevuti mediante un credito d’imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo relativo agli interessi e alle spese dovuti (il credito è utilizzabile in compensazione, senza applicazione dei limiti quantitativi previsti dalla legge ovvero può essere ceduto in base alla disciplina della cessione delle eccedenze nell’ambito dei gruppi societari (articolo 43-ter, Dpr 602/1973). La quota capitale dei finanziamenti, invece, è restituita in cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2020, per i finanziamenti di cui al comma 3 e dal 1° gennaio 2021, per quelli previsti dal comma 4. Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento (articolo 11, comma 5).
In capo ai soggetti finanziatori (banche) sono previsti obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate per il monitoraggio delle modalità di utilizzo e di restituzione dei finanziamenti agevolati (a tal fine, è prevista l’adozione, entro il 31 maggio 2017, di un provvedimento del direttore dell’Agenzia). 
 
Definizione agevolata
Infine, il decreto in esame (comma 10) prevede novità anche per quanto riguarda la “rottamazione” delle cartelle esattoriali, prevista dal decreto-legge collegato alla manovra di bilancio 2017 (Dl 193/2016). In particolare, a favore delle popolazioni colpite dal terremoto è prevista la proroga di un anno dei termini e delle scadenze previsti dalla disciplina della definizione agevolata (commi 1, 2, 3, 3-ter e 12, dell’articolo 6, Dl 193/2016).
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