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Normativa e prassi

Nuovi bonus gas e carburanti,
dal 6 ottobre via alle cessioni

I crediti d’imposta sono cedibili per intero e una sola volta dalle imprese beneficiarie a terzi. Ammessi ulteriori passaggi nel caso in cui i cessionari siano banche, intermediari finanziari e assicurazioni

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Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di oggi, 6 ottobre 2022, estende alla cessione degli ulteriori crediti d’imposta introdotti dai decreti legge “Aiuti” e “Aiuti-bis”, a favore di determinati settori, per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, le modalità operative già definite con il provvedimento dello scorso 30 giugno (vedi articolo “Cessioni bonus imprese energivore, comunicazioni a partire dal 7 luglio”).
Approvati, inoltre, anche il nuovo modello di comunicazione della cessione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche. Stabiliti, infine, i termini di invio della comunicazione di cessione del tax credit a terzi.

I nuovi bonus
In particolare, i tax credit coinvolti sono:

  1. il credito d’imposta per l'acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022 (articolo 3-bis, Dl n. 50/2022)
  2. il credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 1, Dl n. 115/2022)
  3. il credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 2, Dl n. 115/2022)
  4. il credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 dalle imprese non energivore (articolo 6, comma 3, Dl n. 115/2022)
  5. il credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 4, Dl n. 115/2022)
  6. il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 7, Dl n. 115/2022).

Tempi differenziati per compensazione e opzione
I bonus sono spendibili in compensazione tramite il modello F24 oppure possono essere ceduti.
Nel primo caso, i tax credit destinati ai comparti pesca e agricoltura sono utilizzabili in compensazione fino al 31 dicembre 2022, per gli altri c’è tempo fino al 31 marzo 2023.
In caso di cessione l’Agenzia deve essere preventivamente informata della decisione.
Data unica per il via alle relative comunicazioni. Per tutti i tax credit sopra indicati, la cessione è comunicata da oggi, 6 ottobre.
Scadenza differenziata, invece, per la chiusura della finestra temporale. Pesca e agricoltura, punti 1) e 6), devono inviare il modello entro il 21 dicembre 2022, gli altri settori entro il 22 marzo 2023. Stessi termini per gli eventuali cessionari del credito.
Il contributo è cedibile, per via telematica e in modalità tracciabile, una sola volta e per intero dalle imprese beneficiarie a terzi. Ulteriori cessioni sono consentite soltanto nei confronti di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione).

Un nuovo modello ospita pesca e agricoltura
Con il provvedimento odierno è approvato anche un nuovo “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta” per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni dei bonus destinati ai settori della pesca e dell’agricoltura. Nuove anche le istruzioni di compilazione e le relative specifiche tecniche in sostituzione di quelle approvate con il provvedimento dello scorso 30 giugno.

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