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Normativa e prassi

Nuovi contributi e benefici fiscali
nel Dl “Sostegni bis”, già in vigore

Indennizzi in base al calo di fatturato, con saldo sul risultato d’esercizio. Riscossione stoppata fino al 30 giugno. Bonus affitti da gennaio a maggio, per il settore alberghiero e turistico fino a luglio

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Pochi giorni dopo la conversione in legge del decreto “Sostegni”, è arrivato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio un analogo provvedimento (Dl 73/2021), da circa 40 miliardi di euro, con ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. In vigore da oggi, dovrà essere approvato definitivamente dal Parlamento entro il 24 luglio.

In tabella, le principali disposizioni in ambito fiscale.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto
Previsto, per gli operatori economici già beneficiari del contributo a fondo perduto disciplinato dal decreto “Sostegni” (articolo 1, Dl n. 41/2021), un nuovo indennizzo di pari importo, senza necessità di presentare un’altra istanza. Spetta a condizione che la partita Iva sia attiva alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni bis” e che il primo contributo non sia stato indebitamente percepito o restituito. La somma sarà assegnata in via automatica dall’Agenzia delle entrate sullo stesso conto corrente bancario o postale in cui è confluito il precedente ristoro ovvero potrà essere fruita sotto forma di credito d’imposta in compensazione tramite il modello F24, nel caso in cui il destinatario abbia espresso tale scelta in occasione della prima attribuzione (commi 1-4).

In alternativa, gli stessi contribuenti (titolari di reddito agrario o esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, residenti o stabiliti nel territorio nazionale), sempre che la partita Iva sia attiva alla data di entrata in vigore del “Sostegni bis”, possono accedere a un diverso contributo, correlato alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020, a condizione che la perdita media mensile subita dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia almeno del 30 per cento. Chi è stato ammesso al cfp Sostegni (determinato - ricordiamo - in funzione del calo di fatturato nel 2020 rispetto al 2019) e riceve, in automatico, l’indennizzo di cui ai commi 1-4, può richiedere l’eventuale maggiore valore calcolato con il nuovo criterio. In tale ipotesi, la somma già ricevuta o riconosciuta come credito d’imposta sarà scomputata dall’ammontare spettante; invece, se l’istanza dà luogo a un contributo inferiore al precedente, alla stessa non verrà dato seguito.
Il nuovo indennizzo è calcolato applicando alla differenza di fatturato le stesse percentuali (60, 50, 40, 30 e 20%, a seconda dei ricavi/compensi realizzati/percepiti nel 2019) fissate per il cfp Sostegni (vedi “Dl “Sostegni” - 1: contributi per tutti i titolari di partita Iva”), qualora si tratti di contribuenti già beneficiari di quell’aiuto; più alte, invece, le percentuali per chi non ne ha fruito: 90, 70, 50, 40 e 30% (in ogni caso, l’importo del bonus non può superare 150mila euro).
Il beneficio andrà richiesto in via telematica all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità e i termini che saranno disciplinati da un provvedimento della stessa Agenzia, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. I soggetti tenuti alla comunicazione delle liquidazioni periodiche dell’Iva potranno presentare istanza di accesso al contributo solo dopo aver trasmesso quella relativa al primo trimestre 2021 (commi 5-15).

Alle medesime categorie di contribuenti, infine, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto nel caso in cui il risultato economico d’esercizio relativo al periodo in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, presenti un peggioramento almeno pari alla percentuale che sarà definita con decreto ministeriale. L’indennizzo sarà determinato, entro il tetto di 150mila euro, applicando alla differenza tra i due risultati d’esercizio, al netto dei vari ristori, sostegni e contributi anti Covid già ricevuti, la percentuale, che sarà anch’essa individuata con Dm. Il contributo “a conguaglio” andrà richiesto, in via telematica, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura; l’istanza può essere trasmessa soltanto se la dichiarazione dei redditi 2020 verrà presentata entro il 10 settembre 2021 (commi 16-27).
Art. 2 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse
Disposta la concessione di contributi a favore delle attività economiche che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione in legge del “Sostegni bis”, hanno subìto la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi a causa delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica (articoli 1 e 2, Dl n. 19/2020). A tale scopo, viene istituito un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Soggetti beneficiari, ammontare dell’indennizzo e modalità di erogazione saranno individuati da un decreto Mise/Mef, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma. Vanno rispettate le norme europee in materia di aiuti di Stato durante l’emergenza Covid.
Art. 4 – Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Prorogato ed esteso il “bonus affitti”, ossia la chance - introdotta per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica - di usufruire di un credito d’imposta in relazione all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda (articolo 28, Dl n. 34/2020). In particolare:
- il credito d’imposta, nella misura del 60% del canone relativo alla locazione di immobili a uso non abitativo e del 50% dei canoni per affitto d’azienda, spettante alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, è prorogato da aprile fino al 31 luglio 2021
- agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 15 milioni di euro nonché agli enti non commerciali (inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), spetta un credito d’imposta – nella misura del 60% del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e del 30% dei canoni per affitto d’azienda – in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021. Per chi svolge attività economica, l’accesso al bonus è subordinato alla circostanza che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020; tale condizione non è richiesta per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
La fruizione del bonus deve avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Commissione europea nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Art. 5 – Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche
Estesa al mese di luglio l’agevolazione disposta dal decreto “Sostegni” (articolo 6, commi 1-4, Dl n. 41/2021) per aprile, maggio e giugno, allo scopo di ridurre la spesa sostenuta in bolletta elettrica dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, quali, ad esempio, piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori. L’Arera (Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente) deve stabilire, con propri provvedimenti, la riduzione delle voci identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.
Art. 6 – Agevolazioni Tari
Per attenuare l’impatto finanziario sulle attività economiche interessate dalle chiusure/limitazioni imposte nei primi mesi del 2021 a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, ai Comuni è data la facoltà di concedere una riduzione della tassa sui rifiuti urbani o della tariffa di natura corrispettiva (articolo 1, commi 639 e 668, legge n. 147/2013). Per tale finalità, è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021. I Comuni potranno riconoscere agevolazioni anche in misura superiore, senza però riversare gli oneri sugli altri utenti del servizio rifiuti, ma provvedendo con risorse proprie o con somme assegnate nel 2020 e non utilizzate.
Art. 7 – Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi
Intervenendo sulla norma che disciplina il “tax credit vacanze” (articolo 176, Dl n. 34/2020), viene ampliata la platea dei soggetti presso i quali i fruitori dell’agevolazione (nuclei familiari con Isee non superiore a 40mila euro) possono utilizzare il bonus, fino al 31 dicembre 2021, per il pagamento dei servizi acquistati: alle imprese turistico ricettive, agli agriturismo e ai bed & breakfast si aggiungono le agenzie di viaggio e i tour operator (comma 3).
Prorogato di un anno, fino al 2022 ovvero, per i soggetti “non solari”, fino al terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, il “bonus alberghi”, ossia il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (articolo 10, Dl n. 83/2014), nella stessa misura del 65% che il decreto “Agosto” (articolo 79, Dl n. 104/2020) aveva accordato per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (comma 5).
Art. 8 – Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica
Replica, nel 2021, per il credito d’imposta che il decreto “Rilancio” (articolo 48-bis, Dl n. 34/2020) aveva previsto, per il solo 2020, a favore degli esercenti attività d’impresa nel settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Il bonus, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nelle tre annualità precedenti, è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Chi intende avvalersene deve presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti da un provvedimento della stessa Agenzia, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del “Sostegni bis”.
Art. 9 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017
Ulteriormente prorogato al 30 giugno 2021 il periodo di sospensione dei termini per versare le somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito (articolo 68, Dl n. 18/2020) nonché di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione, relativi alle somme dovute a titolo di stipendio, di pensione, di indennità sostitutive o di assegni di quiescenza (articolo 152, Dl n. 34/2020), che il decreto “Sostegni” aveva già differito dal 28 febbraio al 30 aprile.
Gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo in cui non ha operato la sospensione, cioè dal 1° maggio fino all’entrata in vigore del “Sostegni bis”, restano validi e ne sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti; per gli eventuali versamenti eseguiti in quell’intervallo temporale, restano acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive, così come restano fermi gli accantonamenti effettuati e definitivamente acquisite le somme accreditate all’agente della riscossione. Prive di effetto, invece, le verifiche degli inadempimenti (articolo 48-bis, Dpr n. 602/1973) eseguite dal 1° maggio, se l’agente non ha ancora notificato l’ordine di versamento; in tali ipotesi, le Pa possono procedere al pagamento in favore del beneficiario (commi 1-2).

Rinviato di altri sei mesi l’avvio della plastic tax: l’applicazione dell’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego, funzionali al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari (articolo 1, commi 634-652, legge n. 160/2019), scatterà dal 1° gennaio 2022, non più dal prossimo 1° luglio. Risultano in tal modo nuovamente allineate le date di decorrenza delle due imposte introdotte dalla legge di bilancio 2020 per limitare il consumo di imballaggi monouso (plastic tax) e quello di bevande dolcificate (sugar tax), che la legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, commi 1084-1086, legge n. 178/2020) aveva invece differito in maniera distinta: la plastic tax al 1° luglio 2021, la sugar tax al 1° gennaio 2022 (comma 3).

In deroga alla norma dello Statuto dei diritti del contribuente secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d’imposta non possono essere prorogati (articolo 3, comma 3, legge n. 212/2000), viene procrastinato di un altro anno, fino al 31 dicembre 2022, il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie nei confronti dei titolari di diritti reali su fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni, ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia il 24 agosto, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017. In tal modo, aumenta anche il tempo, a disposizione dei soggetti tenuti all’adempimento, per completare la procedura di iscrizione degli immobili in questione al catasto edilizio urbano (articolo 13, comma 14-ter, Dl n. 201/2011) e, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997), regolarizzare spontaneamente la propria posizione (comma 4).
Art. 10 – Misure di sostegno al settore sportivo
Prorogata di un anno la disposizione del decreto “Agosto” (articolo 81, Dl n. 104/2020) che, con l’obiettivo di incentivare le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali a investire in campagne pubblicitarie (incluse le sponsorizzazioni) nei confronti di leghe e di società e associazioni sportive professionistiche o dilettantistiche, riconosce un credito d’imposta, fruibile in compensazione, pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Questi devono essere di ammontare complessivo non inferiore a 10mila euro e rivolti a soggetti con ricavi 2019 prodotti in Italia pari almeno a 150mila euro e fino a 15 milioni. Il bonus è ora applicabile anche agli investimenti sostenuti nel 2021; a tal fine, è stanziato un importo massimo di 90 milioni di euro (commi 1-2).

Previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sostenute per effettuare test di diagnosi dell’infezione da Covid-19. Spetta alle società sportive professionistiche che nel 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e alle società e associazioni dilettantistiche iscritte al Coni. A tale scopo, è istituto un fondo con dotazione di 56 milioni di euro. Le modalità attuative saranno definite con un Dpcm, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis” (commi 3-4).

Al “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche” vengono assegnati ulteriori 180 milioni di euro per l’anno 2021, destinati all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle realtà costrette a sospendere l’attività sportiva. Un Dpcm, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”, individuerà le modalità di attuazione (commi 5-7).
Art. 14 – Tassazione capital gain start up innovative
Per sostenere le start up innovative (articolo 25, comma 2, Dl n. 179/2012) e le piccole e medie imprese innovative (articolo 4, Dl n. 3/2015), sono introdotti benefici fiscali a favore delle persone fisiche che investono in tali realtà, acquisendone quote di partecipazione mediante sottoscrizione di capitale sociale: le plusvalenze per la loro cessione, realizzate al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale, ordinariamente tassate con l’aliquota del 26% (articolo 3, comma 1, Dl n. 66/2014), sono esenti dalle imposte sui redditi, sia in caso di partecipazioni qualificate (articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir) che di partecipazioni non qualificate. Per fruire dell’agevolazione, le quote devono essere acquisite tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Lo stesso regime è previsto anche per le plusvalenze realizzate, sempre da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, tramite cessione di partecipazioni in società di cui all’articolo 5 del Tuir (escluse quelle semplici e gli enti a esse equiparati) e all’articolo 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo Testo unico, se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up innovative o in Pmi innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. Per l’effettiva operatività della norma, occorre l’autorizzazione della Commissione europea.
Art. 18 – Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali
Con una serie di modifiche alla disposizione della “legge Iva” che disciplina le variazioni dell’imposta e dell’imponibile successive all’emissione della fattura (articolo 26, Dpr n. 633/1972), viene stabilito che, in caso di mancata riscossione di crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali (fallimento o concordato preventivo), è possibile effettuare le conseguenti variazioni in diminuzione sin dall’apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione infruttuosa, oppure dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis, regio decreto n. 267/1942) o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato (articolo 67, terzo comma, lettera d), regio decreto n. 267/1942). In tal modo, il cedente o prestatore può recuperare l’imposta versata all’Erario e non riscossa (ovviamente, permane l’obbligo di effettuare nuovamente il versamento qualora parte del corrispettivo venisse successivamente pagata). Ciò in linea con i principi delle direttive e della giurisprudenza europee, secondo cui uno Stato non può subordinare la riduzione della base imponibile all’infruttuosità di una procedura concorsuale, che può durare anche più di dieci anni; in tal caso, infatti, si violerebbe il principio di neutralità dell’imposta. Fondamentalmente, si tratta della riproposizione della disciplina di recupero dell’Iva relativa a crediti inesigibili che era stata introdotta dalla Stabilità 2016 (articolo 1, comma 126, legge n. 208/2015), senza però trovare applicazione a causa dell’intervento correttivo apportato dalla successiva legge di bilancio (articolo 1, comma 567, legge n. 232/2016). Le novità sono applicabili alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore della norma.
Art. 19 – Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e Ace innovativa 2021
È prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2021, l’operatività della norma agevolativa (articolo 44-bis, Dl n. 34/2019) che consente di trasformare in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione le imposte anticipate riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze Ace correlate alla cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati, ossia vantati verso debitori inadempienti (comma 1).

Allo scopo di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, per il 2021 ovvero per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è sensibilmente rafforzato l’istituto dell’Ace (articolo 1, Dl n. 201/2011):
- il reddito detassato è determinato applicando alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto all’esercizio precedente, comunque fino a un importo massimo di cinque milioni di euro, il coefficiente di remunerazione del 15% (invece, alla base pregressa, formata fino al 2020, continua ad applicarsi il coefficiente dell’1,3% - articolo 1, comma 287, lettera b), legge n. 160/2019)
- in deroga al criterio del pro rata temporis fissato dal decreto attuativo della disciplina Ace (articolo 5, Dm 14 marzo 2012), gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento/conferimento. Ad esempio, un versamento eseguito il 30 dicembre 2021 è computato per intero, anziché nella misura limitata di 2/365, come avverrebbe applicando l’ordinaria disciplina Ace (comma 6 del citato articolo 1).
Inoltre, sempre per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, il beneficio può essere fruito in modo alternativo, anticipatamente, trasformando la detassazione in credito d’imposta, da determinare applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore per il 2020. Il bonus è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza limiti di importo, dal giorno successivo a quello del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera assembleare di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio (ma può anche essere chiesto a rimborso o ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti). In tal caso, occorre prima produrre un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità e nei termini che saranno definiti da un provvedimento, da adottare entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”. Il credito dev’essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir.
Per evitare operazioni finalizzate al solo beneficio fiscale, sono previsti specifici meccanismi di recapture nel caso in cui, nei due anni successivi al 2021, il patrimonio netto dell’impresa diminuisca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio (commi 2-7).
Art. 20 – Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi
Estesa anche ai soggetti “più strutturati”, con volume di ricavi o compensi dai 5 milioni di euro in su, la possibilità di utilizzare in compensazione in un’unica quota annuale, anziché le ordinarie tre, il credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali materiali di tipo tradizionale, diversi da quelli “Industria 4.0”, diversi cioè da quelli indicati nell’allegato A della legge 232/2016, effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021. La chance di velocizzare il recupero del bonus era stato riconosciuto, dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 1059, legge n. 178/2020), alle sole partite Iva con ricavi o compensi sotto la soglia dei 5 milioni di euro.
Art. 22 – Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021
Per il 2021, allo scopo di incrementare la liquidità delle imprese, è innalzato a 2 milioni di euro il limite massimo dei crediti utilizzabili in compensazione “orizzontale” tramite modello F24 (cioè per compensare debiti relativi a imposte di natura diversa) ovvero rimborsabili ai contribuenti intestatari di conto fiscale, ordinariamente fissato a 700mila euro (articolo 34, comma 1, legge 388/2000). Ricordiamo che, per il 2020, il tetto era stato elevato a 1 milione di euro dal decreto “Rilancio” (articolo 147, Dl n. 34/2020).
Art. 31 – Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci
Istituito un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini. Il bonus è pari al 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 e non è cumulabile, per i medesimi costi, con altri crediti d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. L’importo spettante (fino a un massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun beneficiario) è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, e non soggiace ai limiti in materia di utilizzo dei crediti (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007, e articolo 34, legge n. 388/2000). La disposizione agevolativa va applicata nel rispetto dalla normativa europea sugli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (commi 1-5).
Art. 32 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Ripristinato, in favore degli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali e delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (bed and breakfast, case vacanze per affitti brevi), il “bonus sanificazione”, nella misura del 30%, per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati e per acquistare dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60mila euro per beneficiario, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi o in compensazione senza applicazione dei consueti limiti, non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi. Un provvedimento delle Entrate definirà le modalità attuative, anche al fine del rispetto delle risorse complessivamente stanziate (200 milioni di euro).
Art. 64 – Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia
di prevenzione e contrasto al disagio giovanile
Introdotte ulteriori agevolazioni fiscali in materia di “prima casa”, ossia di abitazioni accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 acquistate in presenza di determinate condizioni (nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986). Ne sono destinatari coloro che ancora non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro. Al verificarsi di tali circostanze, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e quelli traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale. Se la compravendita è assoggettata a Iva, all’acquirente under 36 spetta, oltre all’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali, un credito d’imposta in misura pari proprio all’Iva pagata in relazione all’acquisto. Il bonus è spendibile in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce successivi all’acquisizione del credito oppure in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto o, ancora, in compensazione tramite modello F24. Per gli stessi soggetti e in riferimento agli stessi immobili, è prevista anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa (articolo 18, Dpr n. 601/1973). Tali misure si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 30 giugno 2022 (commi 6-11).
Art. 65 – Misure urgenti per la cultura
Stop per otto mesi, dal 1° gennaio al 31 agosto 2021, al pagamento del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, comma 816 e seguenti, legge n. 160/2019) dovuto dagli esercenti attività circensi e dello spettacolo viaggiante (articolo 1, legge n. 337/1968), titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzazione del suolo pubblico (commi 6-7).
Art. 67 – Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari
Istituito un credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici che garantiscono la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e in quelli con un solo punto vendita di giornali. Il bonus è pari al 30% della spese sostenute nel 2020 per la distribuzione e il trasporto delle testate edite; devono risultare da apposita attestazione resa da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità per le dichiarazioni fiscali o da un revisore legale. L’agevolazione va richiesta al dipartimento per l’Informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri con le modalità e nei termini che saranno stabiliti con Dpcm, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”. In caso di richieste superiori al tetto di spesa fissato (60 milioni di euro), le risorse saranno ripartite in misura proporzionale al credito astrattamente spettante. Il bonus si può utilizzare solo in compensazione, presentando l’F24 esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate. L’efficacia della norma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (commi 1-6).

Nel 2021, per il commercio di quotidiani, periodici e relativi supporti integrativi, l’Iva è applicabile in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95%, anziché dell’ordinario 80% (articolo 74, comma 1, lettera c), Dpr n. 633/1972). Analoga misura era stata adottata, per il 2020, dal “decreto Rilancio” (articolo 187, Dl n. 34/2020) (comma 7).

Per gli anni 2021 e 2022, il “bonus edicole” (articolo 1, comma 609, legge 178/2020) può essere parametrato - oltre che agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari sui locali dove si svolge l’attività di vendita di giornali e riviste nonché alle eventuali spese di locazione - anche ai costi per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa, registratori telematici e dispositivi Pos (comma 8).

Per il biennio 2021-2022 aumentano le risorse stanziate per il “bonus pubblicità”, il credito d’imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali: il tetto sale a 90 milioni di euro per ciascuno dei due anni, di cui 65 per gli investimenti sui giornali e 25 per quelli sulle emittenti televisive e radiofoniche. È inoltre stabilito che, per il 2021, la comunicazione telematica per accedere al beneficio andrà presentata tra il 1° e il 30 settembre (anziché tra il 1° e il 31 marzo, come previsto a regime); restano comunque valide le eventuali comunicazioni trasmesse a marzo. L’incremento dei fondi è coperto, in parte, dal risparmio conseguito con l’abrogazione della norma contenuta nell’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi 612-613, legge n. 178/2020) che attribuiva, alle famiglie con valore dell’Isee inferiore a 20mila euro già beneficiarie del voucher per l’acquisizione dei servizi di connessione in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, un contributo aggiuntivo, non superiore a 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche digitali (commi 10-12).
Art. 68 – Misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore agrituristico
Per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina effettuate nel 2021, è innalzata al 9,5% la percentuale di compensazione dell’Iva, sostitutiva della detrazione; la novità riguarda i produttori agricoli che applicano il regime speciale (articolo 34, Dpr n. 633/1972). Vengono così modificate le disposizioni dell’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 39, legge n. 178/2020), cui aveva dato attuazione il Dm 10 febbraio 2021, confermando le previgenti percentuali del 7,95% per i suini e del 7,65% per i bovini. Tale ultimo provvedimento, pertanto, deve ritenersi privo di efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 (commi 1-2).
Art. 76 – Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa
Dando seguito a quanto previsto dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 1090, legge n. 178/2020), viene definito il passaggio dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione in Sicilia, anche per le entrate non spettanti alla Regione siciliana: dal 1° ottobre 2021 l’Agenzia delle entrate-Riscossione sostituirà Riscossione Sicilia Spa, subentrandovi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, con i poteri e secondo le disposizioni dettate dal decreto sulla riscossione (Dpr 602/1973).
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