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Normativa e prassi

Nuovi minimi: regime di vantaggio
anche per “ex” occasionali e precari

Non impedisce l’accesso alla disciplina di favore la circostanza di aver svolto nell’anno precedente prestazioni saltuarie che si configurano come redditi diversi

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Chi può entrare tra i “nuovi minimi”, per quanto tempo e come si caratterizza il regime agevolato introdotto dal Dl 98/2011. Sono solo alcuni dei punti toccati dalla circolare n. 17/E del 30 maggio, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla disciplina di vantaggio pensata per favorire l’iniziativa imprenditoriale da parte dei giovani e di chi ha perso il lavoro.
 
Chi sono i “nuovi minimi” e per quanto tempo
Dal 1° gennaio scorso, il nuovo regime agevolato si applica ai contribuenti che iniziano una nuova attività d’impresa, arte o professione o che l’hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. A questo proposito, per determinare l’inizio di una nuova attività bisogna considerarne l’esercizio effettivo. Quindi, ad esempio, non basta aprire semplicemente la partita Iva, ma contano, piuttosto, l’acquisto di beni strumentali o destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi, tutti passi necessari all’allestimento dell’attività.
 
Inoltre, può accedere al nuovo regime chi nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività non ha svolto attività d’impresa o di lavoro autonomo. Il calcolo dei tre anni parte dalla data in cui si vuole accedere alla disciplina agevolata, non dal periodo d’imposta. Ciò significa che un contribuente che ha cessato la precedente attività, ad esempio, il 31 maggio 2009, può iniziarne un’altra già nel mese di luglio 2012, senza dover necessariamente aspettare il 1° gennaio 2013, ossia che siano passati tre periodi d’imposta completi.
 
Altro requisito necessario per poter entrare nel regime di vantaggio è fissato in chiave antielusiva: l’attività intrapresa non deve essere il proseguimento di quella svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Tuttavia, le forme di lavoro precario, come ad esempio i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a tempo determinato, non precludono l’accesso al regime, considerata la loro marginalità economica e sociale. Quest’ultima, come chiarisce la circolare, sussiste se il lavoro precario è svolto per un periodo di tempo che non supera la metà del triennio precedente l’inizio dell’attività.
 
L’accesso al regime di favore è precluso a coloro che vogliono avviare l’attività nello stesso ambito professionale e rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento. E’ il caso, ad esempio, di un medico lavoratore dipendente specializzato in ortopedia, che vuole avviare un’attività libero professionale in un’altra branca della medicina, che però copre lo stesso bacino d’utenza del lavoro precedente.
La preclusione non opera se il contribuente prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. Né impedisce l’accesso al regime la circostanza di aver svolto nell’anno precedente prestazioni occasionali, in quanto le stesse, costituendo redditi diversi, non sono produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa.
 
Infine, nel caso di contribuenti che proseguono attività prima svolte da altri, il cessionario può applicare il regime di vantaggio solo se nell’anno che precede il riconoscimento del beneficio il cedente aveva conseguito ricavi non superiori a 30mila euro.
 
Sul fronte della durata, il documento di prassi spiega che il nuovo regime agevolato si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi. Fanno eccezione coloro che, allo scadere del quinquennio, non hanno ancora compiuto 35 anni di età: per loro, c’è la possibilità di avvalersi della disciplina di vantaggio fino al trentacinquesimo compleanno.
 
Come accedere al regime
I contribuenti che iniziano un’attività dal 1° gennaio 2012 e presumono di rispettare i requisiti previsti, devono comunicare la circostanza barrando l’apposita casella del modello AA9/11 di dichiarazione di inizio attività. E’ in regola chi, avendo presentato la dichiarazione prima che venisse approvato il modello con la casella ad hoc per i “nuovi minimi”, ha barrato la casella relativa ai “vecchi minimi”.
Coloro che, invece, hanno aperto la partita Iva senza effettuare alcuna comunicazione, possono presentare la dichiarazione di variazione dati entro 60 giorni dall’emanazione della circolare.
Chi ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 e vuole passare, dal 1° gennaio 2012 al nuovo regime fiscale di vantaggio, non è tenuto ad alcuna comunicazione, se fino al 31 dicembre 2011 ha applicato il regime dei minimi.
Chi, invece, applicava il regime ordinario ed è trascorso il triennio di permanenza obbligatoria, dovrà comunicare l’opzione per il regime dei “nuovi minimi” attraverso il quadro VO da allegare al modello Unico 2013.
Infine, chi accede ai “nuovi minimi” e fino al 31 dicembre 2011 applicava il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (“forfettino”), con la dichiarazione di variazione dati deve comunicare la revoca del vecchio regime e, contestualmente, può comunicare l’adesione alla disciplina di vantaggio.
 
L’uscita volontaria dal regime
I contribuenti possono abbandonare il nuovo regime optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’Iva nei modi ordinari tramite comportamento concludente e successiva comunicazione tramite il quadro VO della dichiarazione annuale Iva. Così pure in caso di inizio attività, quando non si intende fruire del nuovo regime.
A differenza del vecchio regime dei minimi, una volta esercitata la scelta di lasciare la nuova disciplina fiscale di vantaggio , non si può più tornare indietro.
 
Determinazione dei reddito
Come per i “vecchi minimi”, il reddito d’impresa e di lavoro autonomo dei “nuovi minimi” va calcolato facendo la differenza tra ricavi/compensi incassati e spese sostenute nell’anno d’imposta, secondo il “principio di cassa”, tenendo conto anche delle eventuali plusvalenze e minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o professione, e deducendo i contributi previdenziali e assistenziali.
 
I “vantaggi”
Il principale vantaggio del nuovo regime fiscale è rappresentato dal livello di tassazione, particolarmente basso: è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, regionale e comunale, nella misura del 5%, anziché del 20% com’era per l’ex regime dei minimi. La norma, infatti, è stata pensata proprio per favorire, nonché incentivare la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro e anche per consolidare attività svolte in forma occasionale o precaria. I codici tributo da indicare nell’F24 per effettuare i relativi versamenti sono stati istituiti con la risoluzione n. 52/E del 25 maggio.
Inoltre, considerata l’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva, i ricavi e i compensi percepiti dai “nuovi minimi” non sono soggetti a ritenuta d’acconto.
 
Ulteriori benefici per coloro che applicano il regime di vantaggio sono l’esonero dall’obbligo di:
  • liquidazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto
  • presentazione della comunicazione annuale e della dichiarazione Iva
  • tenuta, registrazione e conservazione dei documenti previsti dal Dpr n. 633/1972 e dal Dpr n. 600/1973
  • versamento e dichiarazione Irap
  • comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore, dal momento che non sono soggetti né agli studi né ai parametri
  • comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro)
  • comunicazione delle operazioni effettuate con operatori “black list”.
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