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Normativa e prassi

Nuovi sigilli per misuratori fiscali. Approvata la targhetta autoadesiva

Va utilizzata anche dai laboratori e dai fabbricanti abilitati per le operazioni di verificazione periodica

Con il Dlgs 151/2005 è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva “RoHS” del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. In base all’articolo 4, a decorrere dal 1° luglio 2006, è vietato immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove contenenti, tra l’altro, il piombo.
 
In particolare, per i misuratori fiscali, per assicurare l’inaccessibilità e l’inalterabilità dei dati in essi registrati, è previsto l’obbligo di sigillare gli apparecchi con il bollo fiscale, di cui all’articolo 7 del Dm 23 marzo 1983, costituito da supporto in piombo.
Per gli apparecchi misuratori fiscali è ancora possibile la messa in produzione con sigilli in piombo, in quanto lo stesso è facilmente rimuovibile e separabile dagli altri elementi che compongono l’apparecchio.
Nel corso degli anni, comunque, si è data la possibilità ai produttori di misuratori fiscali di utilizzare sistemi alternativi al piombo a condizione di garantire la stessa inalterabilità e inacessibilità dei dati fiscali.
 
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio viene data attuazione in ogni caso alla direttiva “RoHS”, approvando una speciale targhetta autoadesiva da utilizzare per il sigillo del misuratore fiscale, ai sensi dell’articolo 7 del Dm 23 marzo 1983, nonché da utilizzare da parte dei laboratori abilitati e dai fabbricanti abilitati per le operazioni di verificazione periodica previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003, consentendo agli stessi di apporre il proprio sigillo identificativo sugli apparecchi misuratori fiscali che all’origine erano stati approvati con sigillo fiscale consistente in targhette autoadesive.
In particolare, inoltre, viene stabilito che l’uso di sigilli alternativi al piombo dovrà offrire le stesse garanzie di carattere fiscale, anche sotto l’aspetto della leggibilità, del sigillo identificativo.
 
Con il provvedimento in questione viene recepito il parere espresso dalla Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali (articolo 5 del Dm 23 marzo 1983) nelle sedute del 10 giugno, 16 luglio e 20 ottobre 2009.
La Commissione, che ha il compito di approvare gli apparecchi misuratori fiscali da immettere successivamente sul mercato, si riunisce, di norma, una volta al mese e affronta le questioni poste in materia di messa in commercio e approvazione dei misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate utilizzate per la certificazione dei corrispettivi nel campo degli spettacoli e intrattenimenti.
La Commissione esprime pareri che costituiscono la base tecnica per l’adozione dei successivi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate inerenti l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali e dei provvedimenti di riconoscimento di idoneità delle apparecchiature biglietterie automatizzate. Tutte le apparecchiature oggetto di esame da parte della Commissione sono preventivamente certificate da un istituto universitario o di ricerca e successivamente vengono sottoposte alle prove tecniche dei gruppi di lavoro costituiti da funzionari delle Entrate e della Siae.
Nel corso del 2009 sono stati emessi oltre 100 provvedimenti di approvazione di misuratori fiscali e biglietterie automatizzate e oltre 700 provvedimenti di rilascio di carte di attivazione consistenti in smart-card che permettono l’invio, tramite le biglietterie automatizzate, dei dati relativi ai corrispettivi.

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