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Normativa e prassi

Nuovo ciak per il cinema italiano. Incentivi fiscali: atto secondo

Credito d'imposta per la digitalizzazione delle sale e per imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo

Nuovo ciak per gli incentivi fiscali a favore del cinema. Sono approdati sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 di martedì 13 aprile due decreti (del 21 gennaio scorso) con cui il ministero dei Beni e delle Attività culturali (Mibac) detta istruzioni sul bonus per investimenti per la proiezione digitale e su quello riservato alle attività di produzione e distribuzione di opere cinematografiche, anche da parte di imprese esterne al settore cineaudiovisivo. Con la pubblicazione dei due decreti, si completa il quadro attuativo delle agevolazioni fiscali in favore del cinema introdotte dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007, articolo 1, commi da 325 a 340).

Tax credit "digitale"
Il primo decreto riguarda l'agevolazione prevista dal comma 327, lettera c), n. 1. Possono fruire dell'agevolazione le imprese di esercizio cinematografico residenti e non, soggette a tassazione in Italia, compresi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale svolta.
Il credito d'imposta è pari al 30% degli investimenti effettuati per l'acquisto, anche in leasing, di apparecchiature per la proiezione e riproduzione digitale e per la ricezione del segnale digitale terrestre e satellitare, delle spese per la relativa formazione del personale e per l'eventuale ristrutturazione dei locali destinati alla proiezione. L'importo massimo annuale per ogni schermo è di 50mila euro.

Il credito d'imposta spetta a patto che l'impresa esercente si impegni a offrire una programmazione, dal semestre successivo a quello di entrata in vigore del decreto o di quello successivo all'ultimazione dei lavori, che comprenda opere cinematografiche di nazionalità italiana, di interesse culturale, film "difficili" o realizzati con risorse finanziarie modeste, lungometraggi stranieri che rispondono a determinati requisiti di eleggibilità culturale (secondo le definizioni date dal decreto ministeriale del 7 maggio 2009).
Via libera al bonus, senza particolari condizioni, invece, alle monosale e alle multisale fino a quattro schermi ovunque situate e alle multisale fino a dieci schermi ubicate in Comuni con meno di 50mila abitanti.

Il bonus spetta per le spese sostenute dal 1° giugno 2008 fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Le imprese che intendono fruire dell'incentivo devono presentare, in via preventiva, al Mibac una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui dichiarano di rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato aiuti definiti illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e un apposito modello di comunicazione - che verrà approvato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto - contenente il piano preventivo dei costi.

Entro 90 giorni dal termine dei lavori, gli esercenti dovranno presentare, a pena di decadenza, un'apposita istanza (su modello che sarà approvato dal ministero) specificando, per ciascuno schermo, l'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute e l'avvenuta presentazione, in via preventiva, della dichiarazione e della comunicazione.
Nei successivi 60 giorni, il Mibac comunicherà agli interessati l'importo del credito spettante, mentre, entro il 30 aprile dell'anno successivo, trasmetterà telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi spettanti.

Il credito d'imposta non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento o in quello in cui è stato utilizzato.

Ministero e Agenzia delle Entrate, inoltre, si informeranno a vicenda, in via telematica, sull'eventuale indebita fruizione (parziale o totale) del credito d'imposta, accertata nell'ambito della propria attività di controllo. Un provvedimento congiunto dei due enti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, definirà termini, modalità e contenuto dello scambio di informazioni.

In attesa dell'autorizzazione della Commissione europea, la fruizione del bonus segue le regole del regolamento Ue n. 1998/2006 sugli aiuti de minimis per le spese effettuate dal 1° giugno al 17 dicembre 2008. Per i costi sostenuti successivamente, invece, valgono le norme nazionali e comunitarie sugli aiuti di importo limitato.


L'altro decreto del Mibac pubblicato ieri in Gazzetta riguarda invece i crediti d'imposta finalizzati allo sviluppo delle attività di produzione cinematografica, in attuazione dei commi 325 e 327 della Finanziaria 2008.

Credito d'imposta per i contratti di associazione con il produttore cinematografico
Alle società che non appartengono al settore del cinema ma che contribuiscono alla produzione cinematografica in esecuzione di contratti di associazione con il produttore vero e proprio, spetta un credito d'imposta pari al 40% dell'apporto eseguito a decorrere dal 1°giugno 2009 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, entro comunque l'importo massimo di 1 milione di euro per ciascun periodo d'imposta.
E' previsto, inoltre, un credito di imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica (pari al 20% dell'apporto in denaro eseguito nello stesso intervallo temporale ed entro lo stesso tetto), in esecuzione dei contratti stipulati con il produttore cinematografico, per la produzione di opere di nazionalità italiana alle quali sia riconosciuto un interesse culturale (per avere questo riconoscimento è necessario che regista, attori, sceneggiatore, fotografia, montaggio, musica, ecc. siano italiani - articolo 7, Dlgs 28/2004).
Per fruire delle agevolazioni fiscali è necessario che gli obblighi di comunicazione delle imprese di produzione cinematografica beneficiarie (articolo 3, comma 3, Dm 7 maggio 2009), siano integrati dalla dichiarazione, da parte dei soggetti che eseguono gli apporti, dell'avvenuta stipula e registrazione del contratto, dalle generalità degli stessi (compreso il codice fiscale), dall'ammontare degli apporti concordati e del credito d'imposta spettante. I dettagli della procedura nell'articolo 3 del decreto.

Credito d'imposta per le spese sostenute dalle imprese di distribuzione cinematografica
Lo stesso decreto, inoltre, prevede un credito d'imposta per le seguenti spese: 15% per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche di interesse culturale nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta; 10% per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche espressione di lingua originale italiana, nel limite di 2 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

Per fruire dei benefici, le società interessate devono presentare, a pena di decadenza, per ciascuna opera: all'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in attuazione del Dpcm 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea; al ministero per i Beni e le Attività culturali, la comunicazione, su modello predisposto dallo stesso ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente, contenente, tra l'altro, il preventivo dei costi di distribuzione. I dettagli della procedura nell'articolo 5 del decreto.

Anche in questo caso, i crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione.
 

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