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Normativa e prassi

Nuovo regime patent box:
dopo il confronto i chiarimenti

Conclusa la consultazione pubblica e recepite le osservazioni degli operatori del settore, l’Agenzia delle entrate delinea le modalità di fruizione della riformulata disciplina fiscale di favore

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Con la circolare n. 28/E del 29 ottobre 2020, firmata oggi dal direttore Ernesto Maria Ruffini, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulle nuove modalità di fruizione dell’agevolazione patent box introdotte dall’articolo 4 del decreto Crescita (il Dl n. 34/2019) e soluzioni interpretative che tengono conto dei quesiti e dei contributi pervenuti da rappresentanti di associazioni di categoria, delle professioni libere e degli operatori in generale, a seguito della consultazione pubblica avviata lo scorso 10 febbraio (vedi articolo “Circolare sul nuovo Patent box: al via la consultazione pubblica”).

Il regime opzionale di tassazione agevolata patent box (articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190/2014) che, ricordiamo, prevede una parziale detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali relativi ad attività di ricerca e sviluppo, ha, infatti, subito importanti modifiche con l’introduzione dell’articolo 4 richiamato, che consente al contribuente, in ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale, di optare per l’autoliquidazione dell’agevolazione, previa predisposizione di idonea documentazione – cosiddetto regime di autoliquidazione OD (oneri documentali) – e di determinare in maniera autonoma il beneficio spettante, con l’indicazione diretta in dichiarazione (vedi articolo “Nuovo patent box: pronte le regole per accedere al regime agevolato”).
La finalità della novità normativa è facilitare e rendere più veloce la fruizione dell’agevolazione da parte del contribuente, rinviando il momento di confronto con il Fisco alla successiva fase di controllo. A tale scopo, la rinnovata formula di legge prevede un meccanismo premiale, che introduce un’esimente sanzionatoria per dichiarazione infedele, in caso di rettifica del reddito agevolabile in sede di controllo, purché il corredo informativo predisposto superi il vaglio del giudizio di idoneità.

Il documento di prassi, dopo aver tracciato le caratteristiche del nuovo regime di autoliquidazione del contributo economico e aver evidenziato la disciplina ante e post decreto Crescita, con specifico riferimento alla distinzione tra le diverse modalità di utilizzo diretto o di concessione in uso del bene immateriale agevolabile, conferma che, nelle ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale, la predisposizione del set informativo costituisce una condizione per l’accesso al nuovo regime di autoliquidazione OD, che consente, in alternativa all’accordo preventivo con il Fisco (ruling), di autoliquidare il beneficio in dichiarazione.
La fruizione del beneficio è frazionata nell’arco temporale di tre anni. Nelle altre ipotesi di utilizzo, precisa la circolare, la predisposizione del set documentale non costituisce un presupposto per poter procedere in autoliquidazione, ma piuttosto la condizione per godere dell’esimente sanzionatoria, se la documentazione sia ritenuta idonea in esito all’attività di controllo.

La circolare odierna prosegue, fornendo precisazioni in relazione all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina e indicazioni operative sul rapporto tra l’opzione patent box e quella sulla nuova “autoliquidazione” OD. Le due opzioni, entrambe irrevocabili e rinnovabili, hanno una diversa durata: mentre l’opzione patent box ha una durata quinquennale, quella OD ha una durata annuale. Inoltre, la sussistenza di un’opzione patent box è condizione necessaria e sufficiente per l’accesso al regime agevolativo, mentre la sussistenza di entrambe è necessaria per beneficiare del regime di autoliquidazione OD e godere dei relativi effetti. Inoltre, l’opzione OD va comunicata entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione o nel maggior termine di 90 giorni, in caso di dichiarazione tardiva.

Particolare attenzione è rivolta alle soluzioni interpretative sulle condizioni e sugli effetti del regime “fai da te”, anche nelle ipotesi di rinuncia alle procedure di ruling in corso e agli esercizi antecedenti a quello di entrata in vigore del Dl Crescita.

La circolare n. 28/2020 dedica un significativo approfondimento ai contenuti informativi che il contribuente deve predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso. La documentazione, nel dettaglio, viene concepita come un documento informativo unico, articolato in due sezioni, i cui contenuti esprimono i principali momenti in cui idealmente si sviluppa il processo di determinazione del reddito agevolabile.

In generale, quanto indicato nella sezione A ha la finalità di fornire all’amministrazione finanziaria gli elementi conoscitivi necessari per comprendere il contesto organizzativo, funzionale e di rischio del contribuente, con un focus particolare sulle funzioni aziendali coinvolte nella gestione e nell’utilizzo dei beni immateriali oggetto di richiesta agevolativa, mentre la sezione B contiene informazioni di tipo contabile e fiscale necessarie per consentire il riscontro della corretta quantificazione del beneficio espresso come variazione in diminuzione nei modelli dichiarativi.

A completare il quadro del contesto, nel documento viene dato spazio specifico alle modalità di fruizione del beneficio da parte delle micro, piccole e medie imprese (Pmi), tra le quali di particolare rilievo appare quella che consente a tali categorie di imprese di modulare e adattare il set informativo, costituente la documentazione, alle caratteristiche organizzative, dimensionali e ai sistemi di rilevazione contabile adottati. Prevista, infine, anche la possibilità di predisporre un pacchetto di documentazione semplificato, purché in grado di fornire informazioni in linea con quelle stabilite.

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