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Normativa e prassi

Oicr e Confidi, come “lordisti”:
niente sostitutiva del 20%

L’Agenzia delle Entrate coglie l’occasione per sciogliere ogni incertezza sullo specifico trattamento fiscale riservato a tali fondi, disciplinato dall’articolo 73 del Tuir

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Con la risoluzione n. 43/E del 2 luglio, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito ai particolari regimi fiscali previsti, ai fini delle imposte sui redditi, per gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e i Confidi, ossia i consorzi di garanzia collettiva dei fidi che svolgono attività di prestazione di garanzie, per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti destinati alle attività economiche e produttive.
 
In particolare, entrambi i soggetti non subiscono l’imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari prevista dal decreto legislativo 239/1996 e, quindi, verranno trattati come soggetti cosiddetti “lordisti”.
Ciò in quanto si tratta di contribuenti inclusi tra i soggetti passivi Ires, anche se usufruiscono di un particolare regime tributario di favore.
 
Il dubbio interpretativo che la risoluzione odierna risolve riguarda la qualifica di tali Organismi come soggetti Ires e non come soggetti esenti, qualifica quest’ultima che avrebbe comportato l’applicazione delle predette imposte a titolo definitivo.
 
La fiscalità degli Oicr
Il regime di tassazione degli Oicr residenti è disciplinato, ai fini delle imposte sui redditi, dall’articolo 73, comma 5-quinquies, del Tuir (Dpr 917/1986).
Nel dettaglio, come già precisato nella circolare n. 11/2012, gli Oicr residenti in Italia sono inclusi tra i soggetti passivi dell’Ires e subiscono il prelievo delle ritenute sui redditi di capitale limitatamente a specifiche ipotesi in cui sono applicate a titolo d’imposta, mentre non si applicano altre ritenute espressamente indicate (ad esempio, ritenute sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e dei depositi bancari, italiani ed esteri, sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e di mutuo di titoli garantito, eccetera).
 
La circostanza che i redditi da essi conseguiti non subiscono il prelievo alla fonte non consente di considerare gli stessi organismi quali soggetti esenti dall’imposta in relazione al profilo soggettivo.
Per questo motivo, gli Oicr che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 73 del Tuir, poiché soggetti Ires, non possono essere compresi tra i cosiddetti “nettisti” nei confronti dei quali si applica l’imposta sostitutiva di cui al Dlgs 239/1996.
 
La risoluzione fornisce, per completezza, un elenco aggiornato delle tipologie di redditi di capitale su cui si applica, nei confronti di tali organismi, il prelievo a titolo definitivo.
 
La fiscalità dei Confidi
Per quel che riguarda i Confidi, il documento di prassi ricorda che questi sono considerati enti commerciali ai fini delle imposte sui redditi (articolo 13, comma 45, Dl 269/2003).
Tuttavia, anch’essi godono di un regime speciale ai fini dell’Ires. Infatti, il reddito di impresa di tali soggetti è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all’applicazione dei criteri indicati nel Tuir (articolo 13, commi da 45 a 51, Dl 269/2003).
 
Ciononostante, tale fiscalità non configura la sussistenza di un regime di esenzione dall’Ires né sotto il profilo soggettivo né sotto quello oggettivo.
Di conseguenza, anche i Confidi rientrano tra i “lordisti” ai fini dell’imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 239/1996 e le ritenute alla fonte previste dall’articolo 26 del Dpr 600/1973 si applicano a titolo di acconto.
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