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Normativa e prassi

Ok all’Art bonus se la fondazione
cura beni di appartenenza pubblica

Indispensabile, per la fruizione del beneficio, è che la funzione esclusiva dell’ente sia la conservazione, valorizzazione ad accrescimento del patrimonio culturale donato allo Stato italiano

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Con la risposta n. 270 del 31 marzo 2023, l’Agenzia delle entrate chiarisce che sono ammissibili all'agevolazione fiscale le erogazioni liberali in denaro destinate al sostegno degli interventi di manutenzione, protezione e restauro dell'immobile sede di una fondazione e dei beni d'arte presenti, se l’ente, di natura sostanzialmente pubblica nonostante il suo carattere formale di ente privato, è annoverabile tra gli istituti o luoghi della cultura, ai sensi del Codice dei beni culturali.

Una fondazione di diritto privato, iscritta al registro delle persone giuridiche presso la prefettura, è stata istituita circa un secolo fa per disposizione testamentaria, con la quale il de cuius aveva lasciato tutti i suoi beni presenti sul territorio nazionale allo Stato italiano, con la condizione che fossero conservati a beneficio degli studi, con carico allo Stato di istituire una fondazione.

L’ente, quindi, è stato costituito dallo Stato italiano, nella sua qualità di erede del defunto e proprietario sia del palazzo che dei rilevanti beni artistici in esso contenuti (oggi museo aperto al pubblico) e la sua funzione è, quindi, la conservazione, la valorizzazione e l'accrescimento del patrimonio culturale donato allo Stato. Attualmente, l'intero consiglio di amministrazione della fondazione, composto da tre membri, è nominato dal prefetto e il presidente del Cda viene, poi, indicato dal ministero della Cultura, scegliendolo fra tre soggetti indicati dalla prefettura stessa.

La fondazione che, per interventi di manutenzione, protezione e restauro dell'immobile sede del museo e dei beni d'arte in esso contenuti, ha bisogno costantemente di sovvenzioni da parte di soggetti privati, ritiene di poter rientrare nell'ambito della normativa di cui al Dl n. 83/2014 e chiede conferma di tale interpretazione, al fine di poter, così, attivare raccolte fondi sul portale Art bonus.

L'Agenzia premette che l’articolo 1 del Dl n. 83/2014, prevede un credito d'imposta (Art bonus), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertisticoorchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo” (cfr anche circolare n. 24/2014). Tale credito d'imposta riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5‰ dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo è, altresì, riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

L’Agenzia, con l’ausilio di un parere del ministero della Cultura, osserva che la fondazione, in ragione della presenza in concreto delle citate caratteristiche, nonostante la veste giuridica di soggetto di diritto privato, ha natura sostanzialmente pubblicistica. Nel caso in commento, infatti, sussistono una serie caratteri sintomatici in tal senso (cfr risoluzione 136/2017), ossia costituzione per iniziativa di un soggetto pubblico, gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica e sottoposizione al controllo analogo di una pubblica amministrazione.

Pur in presenza dei richiamati caratteri, è imprescindibile, altresì, l'integrazione della qualifica di istituto o luogo della cultura di cui all'articolo 101 Dl n. 42/2004. Pertanto, risulta necessario, ai fini dell'ammissibilità all’Art bonus, che l'ente di appartenenza sostanzialmente pubblica non persegua finalità istituzionali diverse, non riconducibili a quelle proprie di un istituto o luogo della cultura.

In riferimento all'ente istante, essendo la sua funzione esclusiva quella della conservazione, valorizzazione a accrescimento del patrimonio culturale donato allo Stato italiano, non rilevano elementi ostativi alla riconduzione della fondazione al novero degli istituti o luoghi della cultura di cui all'articolo 101 n. Dl 42/2004.

In definitiva, in ragione della coincidenza tra l'oggetto della fondazione e il luogo della cultura di appartenenza pubblica, sembra potersi concludere nel senso della ammissibilità all'agevolazione fiscale Art bonus delle erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro dell'immobile sede della fondazione e dei beni d'arte qui presenti.
Conclusivamente, sono ammissibili all'agevolazione fiscale in parola le erogazioni liberali in denaro destinate al sostegno degli interventi di manutenzione, protezione e restauro dell'immobile sede della fondazione e dei beni d'arte presenti.

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