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Normativa e prassi

Ok alle modifiche dei modelli
degli studi di settore e parametri

I ritocchi riguardano, in primo luogo, l’adeguamento al sistema semplificato di cassa per le imprese minori e gli aggiornamenti finalizzati alla costruzione e all’aggiornamento degli Isa

Approvate, con provvedimento 3 maggio 2018, le modifiche alla modulistica studi di settore e parametri da utilizzare con riferimento al periodo d’imposta 2017. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri e degli studi di settore oggetto di integrazione erano già stati licenziati, insieme alle relative istruzioni, rispettivamente con i provvedimenti del 30 e 31 gennaio 2018 e pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Gli interventi interessano un considerevole numero di modelli e istruzioni e riguardano diversi ambiti.
 
I correttivi “cassa”
Una significativa parte di interventi integrativi riguarda gli aggiornamenti finalizzati a recepire i correttivi agli studi di settore, approvati con il decreto ministeriale del 23 marzo 2018, applicabili, per il periodo di imposta 2017, alle imprese minori in contabilità semplificata. Per queste ultime, infatti, l’articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 232/2016, ha introdotto “un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa” difficilmente conciliabile, in assenza di opportuni “aggiustamenti”, con il “tradizionale” modello di stima degli studi di settore basato sulla correlazione economico-statistica tra costi e ricavi in presenza di una contabilità che rispettava il principio di competenza (vedi “Studi di settore, ultimo anno: ufficiali i correttivi “cassa).
 
Al riguardo, i modelli e le istruzioni relativi ad attività per le quali sono approvati studi di settore applicabili ai contribuenti esercenti attività d’impresa (si tratta dei 177 studi di settore elencati nell’allegato n. 1 al provvedimento in argomento) sono integrati con la nuova sezione “Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata” composta dai righi da F41 a F44 (vedi immagine).
Tale sezione deve essere compilata solo dagli esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata, di cui all’articolo 18 del Dpr 600/1973.
 
 

Risulta, così, aggiornata la prima “attenzione” presente nelle istruzioni al quadro: “l’articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha introdotto “un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa”, modificando l’articolo 66 del TUIR.
Ai fini dell’applicazione degli studi di settore, i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare, nel presente quadro, i dati richiesti sulla base di quanto previsto dal citato articolo 66 del TUIR.
Inoltre, tali contribuenti devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (F06, F09, F12, F38) e alle rimanenze finali di magazzino (F07, F10, F13)”.
 
Dati per la costruzione e/o l’aggiornamento degli Isa
Un’altra rilevante parte degli interventi riguarda, invece, aggiornamenti finalizzati all’acquisizione di dati utili per la costruzione e/o l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del Dl 50/2017:
  • da un lato sono stati inseriti ulteriori codici attività per i quali gli studi di settore dovranno essere compilati, per il periodo di imposta 2017, ai soli fini della acquisizione dei dati (vedi tabella)
YD14U 13.93.00 - Fabbricazione di tappeti e moquette
WD17U 22.23.01 -Fabbricazione dii rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum, eccetera)
22.29.02 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
32.91.00 - Fabbricazione di scope e spazzole
WD27U 15.12.01 - Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
WD28U 23.11.00 - Fabbricazione di vetro piano
23.13.00 - Fabbricazione di vetro cavo
23.14.00 - Fabbricazione di fibre di vetro
WD33U 32.11.00 - Coniazione di monete
WD36U 24.20.10 - Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
24.20.20 - Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
24.42.00 - Produzione di alluminio e semilavorati
24.43.00 - Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.44.00 - Produzione di rame e semilavorati
24.45.00 - Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
WG31U 71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi (limitatamente ai soggetti che svolgono prevalentemente l'attività di revisione di autoveicoli e motoveicoli a norma di legge)
YG61U 47.79.40 - Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
WG79U 77.21.01 - Noleggio di biciclette
VM87U 47.11.10 - Ipermercati
VM88U 46.21.21 - Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
46.35.00 - Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
 
  • dall’altro, i modelli e le istruzioni relativi ad attività per le quali sono approvati studi di settore applicabili ai contribuenti esercenti attività d’impresa (si tratta dei 177 studi di settore elencati in parte nell’allegato n. 4 e in parte nell’allegato n. 6 al provvedimento in esame) e il modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri, da utilizzare dagli esercenti attività d’impresa, e le relative istruzioni sono integrati con una nuova sezione “Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata” composta da quattro righi (vedi immagini rispettivamente per studi di settore e parametri).
 

  
 

 

Tali informazioni aggiuntive, come specificato nelle istruzioni, sono richieste al fine di valutare gli effetti, in fase di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, del passaggio da un regime di competenza a uno improntato alla “cassa”, di cui all’articolo 66 del Tuir.
Anche tali informazioni sono destinate alla compilazione da parte dei soli esercenti attività di impresa in regime di contabilità semplificata.
 
Ulteriori ritocchi
Il provvedimento interviene anche in relazione ad aspetti più specifici. In particolare, nel modello dello studio di settore WG68U è stata inserita, nel quadro D - Elementi specifici dell’attività, la variabile “Utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all’impresa e/o tramite consorzi/gruppi d’acquisto (litri di carburante utilizzato maggiori del 50% del totale utilizzato nel periodo d'imposta)” al fine di gestire la non applicabilità dell’indicatore di coerenza “Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta”, a seguito delle modifiche approvate con il decreto ministeriale del 23 marzo 2018, conseguentemente è stato eliminato il rigo Z11.

In seguito agli interventi di aggiornamento dei modelli sono state pubblicate anche le nuove versioni delle specifiche tecniche (approvate lo scorso 15 febbraio) per l’invio telematico dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, relativi al periodo d’imposta 2017, e dei controlli tra i modelli Redditi 2018 e studi di settore.
 
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