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Normativa e prassi

Ok a credito d’imposta per la stanza
dell’avvocato sublocatario

Il bonus, previsto dall’articolo 28 del decreto Rilancio, riguarda i contratti di locazione identificati dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile regolamentati dalla legge n. 392/1978

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Con la risposta n. 356 del 15 settembre 2020 l’Agenzia delle entrate chiarisce che il credito d’imposta previsto dal decreto Rilancio sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo spetta anche in caso di sublocazione di una stanza compresa in un immobile, utilizzata per l’attività professionale di un avvocato e regolata dalla legge 392/1978.
Un avvocato fa presente di aver registrato, in data 15 febbraio 2017, un contratto di sublocazione della propria stanza adibita a studio professionale, regolamentato, trattandosi di utilizzo del bene per finalità diversa da quella abitativa, dalla legge n. 392/1978.
Il contribuente nel suo interpello evidenzia di aver subito nei mesi di aprile e maggio 2020, a causa dell'emergenza da Covid-19, drastiche contrazioni dei redditi derivanti dalla propria attività professionale, che hanno comportato una riduzione in misura superiore al 50% rispetto ai corrispondenti mesi di aprile e maggio 2019 e chiede, quindi se può accedere al credito d'imposta previsto dall'articolo 28 del Dl n. 34/2020 (decreto "Rilancio").

L’Agenzia delle entrate, per dare una risposta esaustiva al contribuente, prende in esame la normativa e la prassi emanata sull’argomento partendo, innanzitutto, dalle disposizioni dell’articolo 28 del decreto Rilancio che, al comma 1, prevede che “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione (...) di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo”.

Il successivo comma 5 stabilisce che ai “soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente” e chela misura dell'agevolazione sia commisurata “all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno”.

Nel merito, ricorda l’Agenzia delle entrate, sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 14/2020 con la quale è stato precisato che “Il credito d'imposta è stabilito in misura percentuale… in relazione ai canoni
a) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo”.
La stessa circolare ha, inoltre, chiarito che i canoni relativi ai contratti di locazione ammessi al beneficio, devono riguardare contratti di locazione identificati dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile regolamentati dalla legge n. 392/1978.

Nel caso sottoposto all’attenzione dei tecnici delle Entrate la durata del contratto di sublocazione è regolato dall’articolo 27 della legge n. 392/1978 e contiene una clausola di rinvio, in virtù della quale, per quanto non previsto nel contratto, le parti richiamano espressamente la legge n. 392/1978, ove applicabile; risulta inoltre che seppure il contratto di sublocazione è collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, il primo conserva una autonoma rilevanza economica.

In considerazione di quanto esposto finora, l’Agenzia ritiene che l’istante possa accedere al beneficio previsto dall’articolo 28 del decreto "Rilancio" avendo stipulato un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge n. 392/1978, purché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa.

Infine l’Agenzia fa presente che anche il locatore principale, se in possesso dei requisiti previsti, può usufruire del bonus locazioni, fermo restando che, ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, occorre considerare anche il canone relativo alla sublocazione al lordo del credito d'imposta di cui all'articolo 28.

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