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Normativa e prassi

Omaggi floreali via webesclusi dalla disciplina e-commerce

Il servizio di intermediazione si fonda su un sostanziale intervento umano in cui l'uso di Internet è equiparabile a quello di un telefono o di un fax

Con risoluzione n. 133/E del 15 novembre, l'Agenzia delle Entrate, in risposta a un'istanza d'interpello, chiarisce quale sia la corretta disciplina Iva applicabile ai servizi di trasmissione ed esecuzione di ordinazioni per consegne di omaggi floreali a terzi, nazionali e internazionali, offerti tramite Internet direttamente o mediante l'ausilio di un soggetto terzo.

In particolare, l'Agenzia si sofferma a esaminare quale sia la natura giuridica del rapporto che si instaura tra i soggetti coinvolti nell'operazione, nonché il sottostante regime Iva applicabile.

Il fatto
La società istante ha intenzione di offrire, accanto al tradizionale servizio di distribuzione di omaggi floreali svolto per il tramite di fioristi a essa associati, un ulteriore canale di offerta attraverso Internet. In altre parole, il cliente che vuole inviare un omaggio floreale ha la possibilità di rivolgersi personalmente a uno dei fioristi associati, ovvero, in alternativa, può accedere alla pagina web della società ed effettuare l'ordine on line. In quest'ultima circostanza, il cliente può anche avvalersi di un intermediario, che inoltra per suo conto la richiesta on line.
Ovviamente, sia l'utilizzo del canale tradizionale che di quello informatico presuppongono, a carico del cliente, l'addebito di costi aggiuntivi rispetto al valore commerciale dell'omaggio floreale. Tali costi aggiuntivi sono costituiti dalle spese di consegna, destinate al fiorista-esecutore che consegna l'omaggio, e dai corrispettivi per il servizio di intermediazione, destinati al fiorista-trasmittente ovvero alla società che offre il servizio on line.

Natura del rapporto giuridico
Ciò premesso, l'Agenzia ritiene che il rapporto tra cliente e società istante - titolare del servizio on line - sia inquadrabile nella figura giuridica del "mandato con rappresentanza" di cui all'articolo 1704 del c.c. La società, infatti, agisce (quale mandatario) in nome e per conto del cliente (mandante), assumendo il compito di contattare il fiorista-esecutore (terzo) per incaricarlo della consegna dell'omaggio floreale al destinatario segnalato dal cliente stesso. Ne consegue che l'atto produce i suoi effetti direttamente nella sfera giuridica del mandante, che esprime il suo consenso mediante l'inserimento dei dati richiesti nella pagina web, e corrisponde il prezzo dell'omaggio floreale e delle spese di consegna a titolo di provvista anticipata, ossia come "mezzi necessari per l'esecuzione del mandato" (articolo 1719 c.c.).

L'Agenzia chiarisce, altresì, i motivi per i quali il rapporto non può rientrare nella figura giuridica del "mandato senza rappresentanza" (articolo 1705 c.c., disciplinato, ai fini Iva, dall'articolo 3 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633), e, in particolare, nel "contratto di commissione" (articolo 1731 c.c.). Nel caso di specie, infatti, il mandatario non acquisisce nella propria sfera giuridica i diritti e non assume direttamente gli obblighi al fine di ritrasmetterli al mandante. Il mandatario, inoltre, non realizza una compravendita di beni a suo nome (in qualità di commissionario) ma per conto del committente. La società, infatti, assume esclusivamente l'impegno di trasmettere l'ordine del cliente al socio-fiorista in grado di eseguire la consegna, che, in sostanza, esegue la cessione dei fiori direttamente al cliente ordinante.

Interessante è il chiarimento dell'Agenzia secondo cui, sebbene l'operazione sia svolta utilizzando Internet, non per questo rientra tra i "servizi prestati tramite mezzi elettronici", in quanto tali assoggettabili alla disciplina dell'e-commerce. Nel caso di specie, infatti, il servizio di intermediazione reso dalla società, che consente la consegna degli omaggi floreali, è una prestazione di servizio che si fonda su un sostanziale intervento umano, in cui l'uso di Internet quale mezzo di comunicazione è equiparabile all'uso di un telefono o di un fax. Un servizio prestato tramite mezzi elettronici si caratterizza, invece, per essere essenzialmente un servizio automatico, con un minimo d'intervento umano, e che, per realizzarsi, necessariamente richiede l'utilizzo della tecnologia dell'informazione.

Trattamento fiscale
Una volta delineata la natura giuridica del rapporto in esame, l'Agenzia si sofferma a esaminare quale sia il trattamento fiscale delle singole operazioni.
In particolare, il prezzo dell'omaggio floreale e le spese di consegna, incassate anticipatamente dalla società che offre il servizio di intermediazione, per conto del fiorista-esecutore, sono assimilate a "provvista di fondi" per l'esecuzione del mandato, ossia alle "somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate".
Dette somme sono, quindi, non imponibili ex articolo 15 del Dpr n. 633/1972 per la società, che può semplicemente quietanzarle e registrarle tra le operazioni fuori campo Iva.

Di converso, le medesime somme sono corrispettivo per la cessioni di beni in capo ai fioristi incaricati della consegna, cui spetta l'obbligo di certificarle con scontrino/ricevuta fiscale, ovvero, su richiesta, con fattura, e registrarle tra le operazioni imponibili.
A tal riguardo l'Agenzia si premura di precisare che le operazioni sono imponibili Iva (con aliquota del 10 per cento ai sensi della tabella A, parte III, n. 20, allegata al Dpr n. 633/72) solo se la cessione dell'omaggio floreale e la prestazione accessoria di consegna hanno luogo in Italia. Se, invece, hanno luogo in un altro Stato, con i mezzi e a opera di un fiorista-esecutore ivi residente, torna applicabile l'articolo 7, comma 2, del Dpr n. 633, che dispone la non assoggettabilità a Iva delle operazioni per mancanza del presupposto della territorialità.

Gli unici corrispettivi propri della società sono costituiti dai diritti e spese di trasmissione, percepite a titolo di commissione per la prestazione di intermediazione e che devono, pertanto, essere documentati mediante fattura. Come già anticipato, l'Agenzia è dell'avviso che per detti corrispettivi non siano applicabili le regole previste per il cosiddetto "commercio elettronico diretto", ossia per quelle prestazioni che si esauriscono e si perfezionano in rete, in ragione della loro natura di "servizio" reso, dovendosi, di converso, applicare le disposizioni contenute nell'articolo 40, comma 8, del decreto legge n. 331/1993.
Ne consegue che l'intermediazione relativa a consegne di fiori effettuate nel territorio dello Stato è sempre imponibile Iva, salvo il caso in cui il cliente sia soggetto passivo in altro Stato membro. Nel contempo, se il cliente è soggetto passivo d'imposta in Italia, l'intermediazione è imponibile in Italia anche se la consegna dei fiori avviene in altro Stato membro.

Nessun dubbio, infine, con riguardo ai corrispettivi percepiti dall'ente convenzionato, eventualmente coinvolto quale soggetto terzo nel servizio di intermediazione. In particolare, i corrispettivi pagati dalla società all'ente per l'attività di promozione nella vendita di omaggi floreali e per il servizio di collegamento alla pagina web seguono le regole ordinarie della disciplina Iva; pertanto, devono essere certificati mediante fattura imponibile ad aliquota ordinaria all'atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, terzo comma, Dpr n. 633/72).
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