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Normativa e prassi

Omesso invio dati liquidazioni Iva:
le modalità per mettersi in regola

In arrivo le nuove missive del Fisco che invitano a fornire elementi, fatti e circostanze, non conosciuti dall’Agenzia delle entrate, in grado di giustificare presunte anomalie riscontrate

Per stimolare ulteriormente l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate scrive ai contribuenti, soggetti passivi Iva, che hanno “dimenticato” di presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis, Dl 78/2010), mettendo a loro disposizione le informazioni derivanti dal confronto tra i dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21, Dl 78/2010) trasmessi dagli stessi contribuenti e dai loro clienti e le comunicazioni liquidazioni periodiche Iva.
In particolare, sono rese disponibili le informazioni dalle quali risulta che, nel trimestre di riferimento, sono state emesse fatture (e comunicati i relativi dati), ma non è stata inviata alcuna comunicazione liquidazioni periodiche Iva.
Con il provvedimento 28 novembre 2017, sono indicati tempi e modalità per regolarizzare errori od omissioni, con riduzione delle sanzioni previste, analogamente a quanto previsto per le ipotesi di omissione (totale o parziale) del volume d’affari (vedi “Che fare quando il Fisco invita a ricontrollare il volume d’affari”).
 
Modalità e dati della missiva
Una comunicazione dell’Agenzia delle entrate arriverà all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati, contenente i dati fiscali del destinatario nonché gli elementi utili al riscontro della violazione commessa, ossia:
  • codice fiscale, denominazione/cognome e nome del contribuente
  • numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento
  • codice atto
  • modalità attraverso le quali consultare ulteriori informazioni dettagliate.
La stessa comunicazione, ma con maggiori elementi e dati più specifici, sarà a disposizione del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata “La mia scrivania”, che permetterà di conoscere anche:
  • data di elaborazione del prospetto
  • numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento
  • dati identificativi dei clienti e dei fornitori
  • dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo e numero, data di emissione e di registrazione, imponibile/importo, aliquota e imposta, natura operazione e stato del documento, se attivo, annullato o rettificato)
  • dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file).
Indicazioni per il contribuente
La comunicazione conterrà, ovviamente, anche le indicazioni per mettersi in regola. Inoltre, il contribuente potrà chiedere, all’Agenzia delle entrate, ulteriori informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, anche mediante intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.
Per regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi, e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni rilevate, il contribuente, in ragione del tempo trascorso, potrà avvalersi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).
 
Il provvedimento odierno specifica, inoltre, che al ravvedimento operoso, il contribuente può ricorrere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del Dpr 600/1973, e 54-bis del Dpr 633/1972, e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.
 
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