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Normativa e prassi

Gli oneri da Additional Tier 1
sono interessi passivi deducibili

I chiarimenti dell’Agenzia in merito alla classificazione fiscale e al trattamento tributario degli strumenti ibridi di patrimonializzazione per i soggetti che realizzano reddito d’impresa

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La risoluzione 30/E del 26 febbraio 2019 chiarisce il regime fiscale degli strumenti finanziari denominati “Additional Tier 1 (At1)”, i quali sono considerati obbligazioni da un punto di vista fiscale, pur essendo contabilizzati in bilancio come strumenti di capitale.
In tale contesto, la risoluzione precisa che gli oneri generati da tali titoli sono da considerare interessi passivi deducibili dal reddito d’impresa del soggetto emittente.
Si tratta, a ben vedere, di una soluzione che deriva dall’applicazione delle ordinarie regole, che prevedono la deducibilità degli interessi passivi se il titolo è considerato un’obbligazione da un punto di vista fiscale, allorché considerato in bilancio come uno strumento di capitale.
Ciò in quanto la definizione fiscale di obbligazione e di azione non coincide con quella rinvenibile in ambito contabile nei principi Ias/Ifrs.
 
La classificazione contabile degli strumenti finanziari
Al riguardo, occorre evidenziare che la classificazione contabile tra le passività (obbligazioni) o tra gli strumenti di capitale (azioni) è effettuata dallo Ias 32 sulla base dell’esistenza o meno, in capo al soggetto emittente, di un’obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide.
In particolare, rientrano tra le passività finanziarie quelle per le quali esiste un obbligo, in capo al soggetto emittente, a consegnare disponibilità liquide a un altro soggetto (come, ad esempio, i debiti verso fornitori).
Rientra, invece, nella categoria degli strumenti di capitale ciò che non è classificabile in bilancio tra le passività finanziarie (come, ad esempio, le azioni ordinarie).
La classificazione dello strumento finanziario tra le passività o nel capitale determina la conseguenziale contabilizzazione delle remunerazioni a esso collegate nel conto economico ovvero nel patrimonio netto.
In particolare, gli interessi, i dividendi, le perdite e gli utili correlati a una passività sono rilevati come proventi o oneri nell’utile (o perdita) del conto economico, mentre le distribuzioni correlate a uno strumento di capitale sono contabilizzate nel patrimonio netto.
 
La classificazione fiscale degli strumenti finanziari
La classificazione contabile dello strumento finanziario tra le passività ovvero nel capitale – in base all’esistenza o meno, in capo al soggetto emittente, di un’obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide – non è stata recepita in ambito fiscale.
L’articolo 5 del decreto 8 giugno 2011, infatti, ha stabilito una specifica regola fiscale per individuare quando uno strumento finanziario è un’azione (capitale) ovvero quando è da considerare un’obbligazione (passività).
Tale regola fiscale è stata individuata rinviando al tradizionale criterio previsto nell’articolo 44 del Tuir, che considera similari alle azioni solo gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente.
Diversamente, in assenza di una partecipazione totale ai risultati economici della società emittente, lo strumento è considerato fiscalmente un’obbligazione.
La classificazione fiscale tra le azioni ovvero tra le obbligazioni assume particolare rilevanza per stabilire il regime applicabile alle relative distribuzioni: per l’emittente, infatti, le remunerazioni erogate sulle azioni sono indeducibili in quanto dividendi (cfr articolo 109, comma 9 del Tuir), mentre quelle riguardanti le obbligazioni sono assoggettate alla disciplina fiscale degli interessi, deducibili secondo le regole previste dall’articolo 96 del Tuir.
 
I titoli “Additional Tier 1 (At1)”
Come evidenziato, ciò che rileva ai fini fiscali per considerare uno strumento finanziario come un’azione (capitale) è che la remunerazione sia totalmente dipendente dagli utili dell’impresa. Qualora ciò non accada, lo strumento finanziario è da considerare un’obbligazione.
Si tratta, a ben vedere, di un criterio diverso rispetto a quello contabile: mentre il fisco individua le azioni in funzione del fatto che la remunerazione sia costituita in toto dalla partecipazione agli utili della società emittente, il bilancio considera strumento di capitale (azione) quello per il quale non sia previsto un obbligo di rimborso, a prescindere dalla partecipazione agli utili dell’emittente.
 
Senonché, qualora esista una divergenza tra la classificazione contabile e quella fiscale, lo strumento finanziario deve essere considerato secondo il criterio fiscale.
È il caso dei titoli denominati “Additional Tier 1 (At1)”, oggetto di chiarimenti nella risoluzione in commento.
Tali strumenti finanziari, infatti, hanno le caratteristiche per essere considerati degli strumenti di capitale (azioni) in bilancio, ma non in ambito fiscale ove – non avendo un rendimento totalmente ancorato agli utili della società – rappresentano delle obbligazioni.
Di conseguenza, essendo i titoli in esame delle obbligazioni secondo la definizione fiscale, gli interessi passivi erogati sono deducibili dal reddito d’impresa; resta, a ogni modo, indeducibile la quota di remunerazione che comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente (cfr articolo 109, comma 9 del Tuir).
 
La risoluzione evidenzia, peraltro, che la deducibilità delle remunerazioni sui titoli “Additional Tier 1 (At1)”, rinvenibile sulla base delle ordinarie regole, è confermata da una specifica disposizione normativa riguardante i titoli in esame.
Si tratta, in particolare dell’articolo 2, comma 22, del decreto legge 138/2011, che considera in ogni caso deducibili le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari.
 
La risoluzione precisa, infine, che ricevono lo stesso trattamento fiscale dei titoli “Additional Tier 1 (At1)” gli strumenti con caratteristiche simili, quando emessi da società di qualsiasi settore economico diverso da quello finanziario.
 

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