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Normativa e prassi

Operazioni di cartolarizzazione:
esenzione Iva per il “servicing”

Le attività di incasso e di pagamento effettuate dalla banca originator, in quanto assimilabili ad attività di gestione dei crediti da parte del concedente, non scontano l’imposta

I servizi di servicing prestati dalla banca originator (soggetto concedente il credito), nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione ex lege 133/1999, beneficiano del regime di esenzione Iva in quanto servizi di gestione dei crediti da parte del concedente.
Ecco quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 106/E del 17 novembre 2016.
 
Il caso oggetto di richiesta di consulenza giuridica
La richiesta di consulenza giuridica rivolta all’Agenzia delle Entrate concerne il corretto regime Iva applicabile ai servizi di servicing prestati dalla banca originator nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
L’associazione istante sottolinea che, finora, la prassi del settore ha considerato i servizi di servicing relativi ai crediti in bonis alla stregua di operazioni esenti Iva, ritenendo, invece, imponibili quelli relativi ai crediti in sofferenza. Ad avviso dell’istante, tale prassi sembra porsi in contrasto con l’orientamento della Corte di giustizia Ue in materia di recupero crediti espresso nella sentenza 28 ottobre 2010, C-175/09. In questa, infatti, è stato delineato una nozione ampia di servizio di recupero crediti (operazione soggetta a Iva), includendovi tutte le attività finalizzate a far conseguire il pagamento di un debito in denaro, a prescindere dalla natura del credito (scaduto o non ancora scaduto) ovvero dall’eventuale ricorso a misure coercitive volte all’adempimento dell’obbligazione.
Ad avviso dell’istante, l’attività svolta dal servicer non può essere assimilata a quella di recupero crediti, essendo per sua natura più complessa e articolata. Pertanto, l’attività di servicing relativa alla gestione e all’incasso di crediti in bonis dovrebbe essere ricondotta nell’ambito delle operazioni esenti (articolo 10, comma 1, n. 1, Dpr 633/1972).
 
La cartolarizzazione dei crediti
Prima di riportare il parere dell’Agenzia delle Entrate, è opportuna una sintetica descrizione della disciplina delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti (legge 130/1999).
Sono tali le operazioni che si realizzano mediante la cessione di crediti da parte del creditore cedente a un altro soggetto, denominato “società veicolo” (Special purpose vehicle o Spv), appositamente costituito e avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione.
La società veicolo, a sua volta, per finanziarie l’acquisto dei crediti, emette titoli destinati alla circolazione (da vendere, cioè, sul mercato); quindi, provvede all’incasso dei crediti acquistati e al successivo rimborso dei titoli emessi.
Per espressa previsione di legge, i crediti relativi a ciascuna operazione (crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, ogni altro credito maturato dalla società veicolo nel contesto dell’operazione), i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società veicolo e da quello relativo alle altre operazioni (articolo 3, comma 2, legge 130/1999).
 
Questo modello originario è stato successivamente integrato da uno schema più articolato e strutturato mediante il coinvolgimento degli istituti di credito nell’operazione di cartolarizzazione, con la previsione delle obbligazioni bancarie garantite (articolo 7-bis, legge 130/1999).
Secondo questo schema operativo, una banca, anche diversa da quella che emette i titoli (obbligazioni), cede a una società veicolo crediti di elevata qualità (che, come detto, formano patrimonio separato). La banca cedente (o altra banca) eroga alla società veicolo un finanziamento finalizzato a fornire alla stessa i mezzi per acquistare i crediti oggetto di cartolarizzazione/cessione. La società veicolo, a sua volta, presta garanzia a favore dei portatori delle obbligazioni, nei limiti del patrimonio separato (costituito, come detto, dai crediti acquistati).
 
Nel programma di cartolarizzazione la legge prevede che siano indicati i soggetti incaricati di riscuotere i crediti ceduti e di fornire i servizi di cassa e di pagamento (servizi di servicing). Questi ultimi, peraltro, possono essere svolti solo da banche o da intermediari finanziari iscritti in un apposito Albo. Ciò implica che la società veicolo non può procedere, attraverso una propria struttura organizzativa, all’incasso dei crediti acquistati.
Inoltre, nella prassi invalsa nell’ambito di tali operazioni, il ruolo di servicer (cioè di soggetto deputato ai servizi di servicing) viene affidato alla stessa banca cedente (banca originator).
 
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia sottolinea, innanzitutto, che per alcune tipologie di servizi finanziari, è espressamente previsto il regime di esenzione Iva (articolo 10, comma 1, n. 1, Dpr 633/1972).
La citata disposizione, peraltro, è “figlia“ dell’analoga fattispecie di esenzione prevista dall’ordinamento europeo (articolo 135, paragrafo 1, lettere b-d, direttiva 2006/112/Ce), il cui ambito di applicazione è stato definito dalla giurisprudenza comunitaria.
In particolare, la Corte Ue ha più volte ribadito che, in materia di Iva, la regola generale è rappresentata dalla imponibilità di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a titolo oneroso effettuate all’interno di ogni Stato membro da un soggetto passivo. Quindi, le ipotesi di esenzione rappresentato eccezioni e, come tali, devono essere interpretate restrittivamente.
Con riferimento ai servizi di carattere finanziario, gli eurogiudici hanno precisato che il regime di esenzione per gli stessi previsto ha natura oggettiva, nel senso che si applica a prescindere sia dal soggetto che in concreto li realizza sia dal soggetto che ne beneficia, oltre che dalle modalità tecniche con cui i servizi in esame vengono realizzati. Elemento distintivo delle operazioni finanziarie esenti è quello oggettivo della produzione degli effetti propri delle operazioni di pagamento.
 
Ciò premesso, il regime Iva (imponibilità o esenzione) applicabile ai servizi di servicing forniti dalla banca originator nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione deve essere individuato alla luce dei principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza comunitaria.
Orbene, in base a quanto prospettato dall’associazione istante, ma ancora prima alla luce delle disposizioni della legge 130/1999, l’attività di servicing svolta dalla banca originator determina un effetto dispositivo nella sfera giuridica ed economica dei soggetti coinvolti nell’operazione, che è tipico delle operazioni di pagamento esenti Iva.
 
Tale effetto dispositivo, al contrario, non emerge in relazione ai servizi oggetto della sentenza C-175/09, che aveva sollecitato il dubbio interpretativo dell’istante.
In altri termini, il caso affrontato nella citata pronuncia attiene all’attività di recupero crediti, in cui non può, per le caratteristiche sue proprie, essere inquadrata l’attività di servicing. Pertanto, i principi interpretativi espressi dalla Corte nella pronuncia de qua non possono essere applicati alla fattispecie oggetto della richiesta di consulenza giuridica.
 
Difatti, l’Agenzia, proprio basandosi sulla natura complessa dell’attività di servicing, giunge alla conclusione che la stessa deve essere inquadrata nel più ampio perimetro dell’attività di “gestione di crediti”, esente Iva (articolo 10, comma 1, n. 1, Dpr 633/1972).
Ad avviso dell’Agenzia, nella nozione di “gestione di crediti”, infatti, possono essere compresi, sotto il profilo oggettivo, i servizi di riscossione di crediti ceduti, i servizi di cassa e pagamento e tutte le attività funzionali a detti servizi, svolti dall’originator nei confronti della società veicolo.
Sotto il profilo soggettivo, poi, le ipotesi (come quella in esame) in cui il servicer coincide con la banca che ha concesso i crediti oggetto di cessione (originator), sono aderenti alla lettera dell’articolo 10 citato, che fa riferimento all’attività di gestione del credito “effettuata dai soggetti concedenti”.
 
In conclusione, quindi, limitatamente alle operazioni di cartolarizzazione ex lege 130/1999, in cui il soggetto che presta i servizi di riscossione, di cassa e di pagamento è il concedente il credito (originator), i servizi di servicing possono fruire del regime di esenzione Iva in quanto servizi di gestione dei crediti da parte dei concedenti.
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