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Normativa e prassi

Operazioni oggettivamente inesistenti
e definizione agevolata liti tributarie

Le sanzioni per la deduzione di costi e spese sostenuti in relazione a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non sono “collegate ai tributi cui si riferiscono”

immagine sfocata di lavoratori

Gli atti di irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 8, comma 2, Dl 16/2012, che non possono considerarsi correlate a maggiori imposte accertate, non sono assorbiti dalla definizione agevolata degli avvisi di accertamento, ma vanno sanati in via autonoma, con il pagamento del 40% del valore della controversia.
È questa, in sintesi, la soluzione prospettata dall’Agenzia nella risposta 113/2019.

Quesito
A rivolgersi all’Amministrazione è un contribuente a cui, in relazione ai periodi d’imposta 2012, 2013 e 2014, sono stati notificati tre avvisi di accertamento per utilizzo ed emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Successivamente sono state irrogate le sanzioni amministrative collegate a Iva e Ires per infedeltà delle dichiarazioni presentate e indebita detrazione dell’Iva.
Con specifico riferimento alle fatture relative alle operazioni inesistenti, l’istante si è visto irrogare una sanzione corrispondente al 25% dell’importo dei costi indeducibili, riportati nelle fatture d’acquisto ritenute false.
Il contribuente ha impugnato sia gli avvisi di accertamento sia i corrispondenti atti di irrogazione sanzioni (al momento, i relativi giudizi pendono dinanzi alla Commissione tributaria provinciale) e intende avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie. Tuttavia, ritiene che non sia chiaro se, ai fini della sanatoria, le sanzioni per fatture relative alle operazioni inesistenti possano considerarsi “collegate ai tributi” recuperati mediante gli avvisi di accertamento. Pertanto, chiede di sapere se, nel caso concreto, gli atti di irrogazione delle sanzioni vadano definiti in via autonoma ovvero se gli stessi siano assorbiti dalla definizione degli avvisi di accertamento.

Risposta
L’Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, che la possibilità di definire, in maniera agevolata, le controversie tributarie mediante il versamento di un importo correlato al valore della lite in base allo stato e al grado del giudizio è prevista dall’articolo 6, Dl 119/2018.
Nel caso oggetto dell’istanza di interpello, la questione sollevata dal contribuente riguarda, in particolare, il corretto inquadramento, ai fini della definizione agevolata, della sanzione prevista in caso di deduzione di costi e spese sostenuti in relazione a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati (articolo 8, comma 2, Dl 16/2012).

A tal proposito, l’Agenzia, richiamando il proprio orientamento di prassi relativo al corretto inquadramento di questa tipologia di sanzioni (cfr circolare n. 32/E del 3 agosto 2012, paragrafo 3.1), precisa che le stesse, rapportate all’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi, ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, non si possono considerare “collegate ai tributi cui si riferiscono”, in quanto non sono correlate a maggiori imposte accertate. Il comma 2 dell’articolo 8, infatti, prevede che “non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi”.

Inoltre, prosegue l’Amministrazione, le violazioni in esame non possono neppure beneficiare della definizione agevolata delle irregolarità formali (articolo 9, Dl 119/2018): tale possibilità, infatti, è espressamente esclusa dal provvedimento 15 marzo 2019, con il quale sono state emanate le disposizioni di attuazione di questa tipologia di sanatoria.

In definitiva, quindi, per la definizione delle controversie concernenti gli atti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del comma 2 dell’articolo 8, Dl 16/2012, è necessario il versamento del 40% del valore della lite, non potendosi considerare la stessa assorbita dalla definizione della controversia concernente le maggiori imposte accertate.

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