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Normativa e prassi

Operazioni a premio organizzate da più soggetti: chi fa la ritenuta?

Sui “bonus” destinati ai dipendenti il soggetto obbligato è il datore di lavoro se co-promotore dell’iniziativa

Mani immerse in una cascata di monete
Nelle operazioni a premio predisposte per i propri dipendenti dal datore di lavoro insieme a un soggetto esterno è il primo a dover operare la ritenuta sulle somme percepite dal proprio personale anche se erogate materialmente dall'altro promotore. E' questo, in sintesi, il chiarimento dato dalla risoluzione n. 76/E del 24 marzo.

L'agenzia delle Entrate risponde a una società che ha progettato, insieme a un'impresa concessionaria di vendita di macchine movimento, l'erogazione di premi rivolti ai dipendenti di quest'ultima, conseguibili in caso di raggiungimento di determinati standard di fatturazione.
La società istante ritiene che debba essere il datore di lavoro a operare le ritenute sui premi e formula il proprio parere basandosi sulla circolare 326/1997 seconda la quale, nel caso di operazioni a premio promosse da più soggetti, è il datore di lavoro, come sostituto d'imposta, a dover effettuare il prelievo alla fonte quando esiste un collegamento (ad esempio un accordo o una convenzione) con l'altra società esterna organizzatrice, anche se è quest'ultima a elargire materialmente i "bonus".

L'Amministrazione finanziaria concorda con l'interpretazione del contribuente. Intanto, chiarisce che i premi, strettamente connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, rientrano tra i redditi da lavoro dipendente (come definito dall'articolo 51 del Tuir) e, quindi, sono soggetti a ritenuta d'acconto.
Richiamandosi poi alla circolare 326/1997, ribadisce che è "il collegamento" esistente, in questo caso costituito dalla co-organizzazione dell'iniziativa, tra datore di lavoro e la società esterna, a legittimare il primo a operare le ritenute anche se è il secondo a elargire i premi.

Proprio il collegamento rappresenta la condizione che differenzia il caso in esame da un altro riguardante un'operazione a premio per il personale di un'azienda, a cui l'Agenzia ha dato risposta con la risoluzione 101/2005. In quel caso, la manifestazione era organizzata esclusivamente dalla società esterna (senza alcuna partecipazione del datore di lavoro), che viene quindi individuata come soggetto obbligato a effettuare le ritenute sui premi.

Nella situazione ora prospettata, invece, il collegamento tra datore di lavoro e società esterna esiste ed è particolarmente importante perché, come stabilito dal Dpr 430/2001 ("Soggetti promotori delle manifestazioni a premio"), la co-promozione della manifestazione rende entrambi solidalmente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti, in questo caso, dell'erogazione dei premi ai dipendenti.

Sulla base di questa considerazione, la risoluzione fornisce una serie di indicazioni operative su come gestire l'intera operazione. La società esterna erogatrice dei premi deve comunicare tempestivamente l'avvenuta distribuzione della somme o, se di tratta di un bene, l'importo del valore, al datore di lavoro. Questi potrà così regolarmente tassare il premio nel primo periodo di paga utile, operando una ritenuta a carico di tutti i compensi percepiti dal lavoratore dipendente nello stesso intervallo di tempo.
Nel caso di un bene materiale, se la ritenuta sul corrispondente valore supera l'ammontare dei compensi in denaro erogati dal datore di lavoro, il dipendente è obbligato a versare al sostituto d'imposta la somma corrispondente all'importo della ritenuta.
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