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Normativa e prassi

Operazioni a premio con ritenuta,
se a usufruirne sono operatori Iva

L’anticipo d’imposta non “recuperato”, inoltre, non essendo deducibile per il soggetto passivo percettore, non può esserlo per il promotore dell’iniziativa, che lo ha operato rinunciando alla rivalsa

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I premi ricevuti da titolari di partita Iva (piccole e medie imprese e professionisti), per effetto della sottoscrizione di contratti per la fornitura di energia elettrica e gas, rientrano nelle categorie reddituali del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, pertanto, agli stessi, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 30 del Dpr n. 600/1973, va applicata la ritenuta alla fonte con l'aliquota del 25% e con facoltà di rivalsa per la società promotrice dell’operazione.
Inoltre, prosegue l’Agenzia nella risposta n. 21 del 13 gennaio 2022, avendo possibilità di rivalsa, il sostituto d'imposta può decidere se addebitare la ritenuta oppure sopportarne il costo. In tale ultimo caso, trova applicazione quanto stabilito all’articolo 99, comma 1, del Tuir, secondo cui “le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione”.
Nel caso in attenzione, la ritenuta, non essendo deducibile per il percettore del premio, non lo è neanche per colui che la opera in conseguenza del fatto che lo stesso ha rinunciato alla rivalsa, sia ai fini Ires sia Irap.

Ma veniamo alla questione prospettata. La società istante, parte di un gruppo, nell'ambito della sua attività di impresa, offre e vende contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale e, per incentivare le vendite, ha deciso di promuovere un'operazione a premi disciplinata da un apposito Regolamento, il quale prevede che, per ogni nuova proposta di contratto sottoscritta, il destinatario avrà diritto a ricevere un premio a scelta (forno a microonde, macchina caffè, purificatore d'aria, eccetera).
L’istante, in particolare, precisa che i destinatari dell'operazione sono piccole e medie imprese e liberi professionisti, cioè titolari di partita Iva, con espressa esclusione di tutte quelle imprese che intrattengono con una o più società del gruppo rapporti contrattuali diversi da quelli della mera fornitura di energia elettrica o gas naturale ad uso consumo e pertanto non finalizzata alla rivendita di tali materie prime (vale a dire soggetti qualificati quali fornitori di prodotti o servizi di qualsiasi natura, consulenti, agenti, grossisti, rivenditori, eccetera).
Tanto in sintesi descritto, l’interpellante vuole sapere se è tenuta a operare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui premi corrisposti. Inoltre, in caso lo sia e decida di non esercitare la rivalsa prevista dal comma 1, primo periodo, del richiamato articolo 30, se può dedurre il costo sopportato dal proprio reddito d’impresa, sia ai fini Ires che Irap.

L’Agenzia osserva che la norma di riferimento prevede l'applicazione della ritenuta nell'ipotesi in cui i premi siano riconducibili a una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir e, poiché gli stessi, così come descritti nella questione prospettatale, sono ricevuti in conseguenza della sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia, che i destinatari (Pmi e professionisti) utilizzano nell’ambito della propria attività, deducendone il relativo costo, rientrano nelle categorie reddituali del reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Di conseguenza, va applicata la ritenuta con l'aliquota del 25% (articolo 30, secondo comma, Dpr n. 600/1973) con facoltà di rivalsa da parte della società istante.
Avendo tale possibilità, il sostituto d'imposta può decidere se addebitare la ritenuta oppure sopportarne il costo. In tale ultimo caso, trova applicazione, come detto in premessa, quanto stabilito all'articolo 99, comma 1, del Tuir.

La ritenuta in questione, quindi, non è deducibile in capo al soggetto passivo (percettore) e, di conseguenza, non può essere deducibile neanche per colui che opera la ritenuta e che ha rinunciato alla rivalsa. Questo sia ai fini Ires che Irap.

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