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Normativa e prassi

Operazioni straordinarie: il codice
se si versa per conto dell’estinto

Deve essere indicato nel modello F24 per consentire l’individuazione del soggetto che effettua il pagamento (o la compensazione) relativo al periodo d’imposta anteriore

L’attuale versione del modello di versamento F24 (approvata con provvedimento del 23 ottobre 2007) prevede la possibilità di inserire due codici fiscali nel caso in cui i pagamenti o le compensazioni non riguardino lo stesso soggetto.
È il caso, ad esempio, delle operazioni straordinarie (fusione, scissione), per le quali l’articolo 4 del Dl 50/1997 dispone che gli obblighi di versamento (inclusi quelli relativi agli acconti d’imposta e alle ritenute operate su redditi altrui) dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione, mentre, successivamente a tale data, sono trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o, comunque, risultante dalla fusione o scissione.
 
A tal fine, per individuare il soggetto che effettua il versamento, per conto del soggetto estinto, riguardante il periodo d’imposta antecedente la data di perfezionamento dell’operazione, la risoluzione n. 119/E del 25 settembre 2017 ha istituito il codice “74”, denominato “Soggetto risultante dall’operazione straordinaria”.
Nell’F24 va riportato nel campo “codice identificativo”, presente nella sezione “Contribuente” subito dopo il campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, nel quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dall’operazione straordinaria che effettua il versamento per conto del soggetto estinto.
Il codice fiscale di quest’ultimo, invece, va esposto nell’apposito campo della stessa sezione “Contribuente”.
 
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