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Normativa e prassi

Operazioni transfrontaliere,
nuove regole per l’invio al Fisco

I dati potranno essere trasmessi esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive

mappamondo

Cambiano, dal prossimo 1° gennaio, a causa delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, le regole tecniche e i termini per la per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere, prevista dall’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs n. 127/2015. Le nuove modalità sono definite con il provvedimento, siglato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, che modifica il precedente del 30 aprile 2018 e successivi aggiornamenti.

Le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 2018 prevedevano due opzioni alternative per le comunicazioni dirette all’Agenzia delle entrate, relative alle operazioni transfrontaliere: la prima richiedeva la predisposizione e la trasmissione trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso soggetti stranieri nel trimestre di riferimento; la seconda la predisposizione e l’invio, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (“XXXXXXX”).

Alla luce delle modiche introdotte dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, legge n. 178/2020), a partire dal 1° gennaio 2022, le informazioni sui trasferimenti transfrontalieri dovranno essere trasmesse necessariamente attraverso il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.
Nel dettaglio, per le prime, l’invio deve avvenire entro la scadenza di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le seconde, c’è tempo fino al quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o della sua effettuazione.

Di conseguenza, in base alle modifiche apportate al provvedimento del 30 aprile 2018, in vigore dal 1° gennaio 2022, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti in Italia, gli operatori Iva residenti dovranno trasmettere i dati al Fisco utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
La suddetta comunicazione è facoltativa nel caso in cui sia stata emessa, per la stessa operazione, una bolletta doganale o sia stata ricevuta una fattura elettronica secondo le regole stabilite.
Come anticipato, inoltre, nel caso di scambi verso soggetti stranieri, l’invio dei file è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute dagli stessi soggetti, invece, la trasmissione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di svolgimento dell'operazione.

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