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Normativa e prassi

Opere di urbanizzazione, Iva ridotta
ma non oltre i confini di legge

L’aliquota agevolata del 10% può essere applicata esclusivamente nei casi individuati dalla norma che prevede il trattamento di favore oppure se prevista da leggi speciali

segnale stradale lavori in corso

Gli interventi diretti a ridurre il rischio idrogeologico del territorio a protezione della rete di viabilità primaria e necessari per realizzare la successiva riparazione e costruzione di edifici danneggiati dal terremoto del 2016, non rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria o secondaria ad aliquota Iva agevolata al 10 per cento. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 184 dell’8 aprile 2022.
Il chiarimento è chiesto da una Regione che intende avviare le procedure di gara per l’esecuzione di lavori finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico a protezione della rete di viabilità primaria.
Prima di dare il via alla gara, l’ente vuole sapere se alla realizzazione delle suddette opere, preparatorie alle fasi successive di ripristino degli edifici danneggiati dal sisma del 2016 e al loro miglioramento sismico, possa essere applicata l'Iva del 10% in quanto assimilabili agli interventi di urbanizzazione primaria a tassazione ridotta previsti dal decreto Iva.

Il trattamento fiscale di favore cui fa riferimento l’istante è disciplinato dal numero127-quinquies, Tabella A, parte terza, Dpr n. 633/1972, come modificato dall'articolo 44 della legge n. 865/1971. La norma stabilisce espressamente che l’agevolazione può essere applicata per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria individuate dall’articolo 4 della legge n. 847/1964. Lo stesso articolo 4, ricorda l’Agenzia, è inoltre richiamato dall’articolo 16 del Testo unico sull’edilizia (Dpr n. 380/2001) a proposito del contributo dovuto per il permesso di costruire in caso di interventi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Dal quadro normativo riportato emerge che possono beneficiare dell’aliquota del 10% le opere di urbanizzazione primarie e secondarie tassativamente elencate nell’articolo 4 della legge n. 847/1964 come successivamente integrato dall'articolo 44 della legge n. 865/1971, riportate nell'articolo 16 del citato Testo unico sull'edilizia (risoluzione n. 41/2006).
Possono inoltre usufruire della stessa aliquota, precisa la risposta, le cessioni o le prestazioni relative alla realizzazione di altre opere o impianti assimilati a quelli elencati nel citato punto127-quinquies (circolare n. 1/1994) per disposizioni contenute in leggi speciali. Anche quest’ultime, in ogni caso, fanno preciso riferimento alla legge n. 847/1964 o al Tu richiamato, oppure dispongono direttamente l’Iva ridotta.

Tornando dal quesito della Regione, dalle informazioni fornite nell’interpello, gli interventi previsti sembrano diretti a ridurre il livello di pericolosità causato dal dissesto idrogeologico aggravato dal terremoto del 2016, per la messa in sicurezza della viabilità ordinaria propedeutica e necessaria alla riparazione e alla riduzione del rischio sismico degli edifici danneggiati dal sisma 2016.
Si tratta di opere, ritiene l’Agenzia, non riconducibili ai lavori di urbanizzazione primaria individuati dall'articolo 16 del citato Testo unico sull'edilizia, che ricalcano quelle contenute nella legge n. 847/1964 a cui fa esplicito riferimento l’agevolazione oggetto dell’interpello.
In definitiva, l’ente non potrà beneficiare dell’Iva al 10% per i lavori finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico.

Per completezza, l’amministrazione finanziaria aggiunge che in base al successivo numero 127-quaterdecies della Tabella A del decreto Iva, l’aliquota ridotta è applicabile anche agli interventi di ristrutturazione urbanistica previsti dall’articolo 3 del Dpr n. 380/2001. Quindi, se la documentazione tecnico-amministrativa dovesse qualificare gli interventi effettuati dalla Regione nell’ambito delle opere del citato articolo 3, potrebbe in ogni caso trovare applicazione l’Iva al 10 per cento.

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