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Normativa e prassi

Ormeggiate in Italia, noleggiate
in Svizzera, siamo fuori campo Iva

I pacchetti turistici offerti dalle agenzie con sede estera, in base al regime speciale previsto per i tour operator, sono soggette a imposta nello Stato in cui hanno sede le attività di organizzazione e vendita

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Non ha una stabile organizzazione in Italia e non paga l’Iva nel nostro Paese la società, con sede fissa in Svizzera, che vende pacchetti turistici comprensivi del noleggio di barche a vela ancorate nei nostri mari. Di conseguenza, non deve identificarsi ai fini Iva in Italia o nominare un rappresentante fiscale. È in sintesi quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 96/2023.

I chiarimenti sono diretti a una società svizzera che ha intenzione di organizzare pacchetti turistici, che comprendono il noleggio di imbarcazioni da diporto ormeggiate in porti italiani.
I contratti previsti sono di due tipi:

  • di locazione di lungo periodo, da maggio a ottobre di ciascun anno, di imbarcazioni da diporto a vela
  • di assistenza per lo stesso periodo della locazione, con servizi di manutenzione/riparazione delle imbarcazioni in locazione, la consegna e la riconsegna delle barche da parte del cliente che usufruisce del pacchetto turistico.

L’attività sarebbe svolta interamente in Svizzera, la vendita dei pacchetti avverrebbe tramite contatti diretti fra i potenziali clienti (di tutto il mondo, Italia compresa) e il proprio personale e/o attraverso il proprio portale online o presso le agenzie di viaggio presenti nei vari Paesi.

I quesiti da risolvere sono tre. L’istante chiede se:

  • ai fini delle imposte dirette, nonostante l’assenza di una stabile organizzazione nel territorio, possa configurarsi una stabile organizzazione in Italia
  • è necessario per la società identificarsi ai fini Iva in Italia o nominare un rappresentante fiscale
  • è corretto che i servizi acquisiti in Italia siano esenti Iva.

La società precisa che i dubbi Iva non si riferiscono al regime delle agenzie di viaggio, ma più specificamente al regime delle prestazioni di servizi fornite nel pacchetto e, in particolare, la necessità di nominare un rappresentante fiscale in Italia.

Per quanto riguarda il primo quesito, premesso che la problematica non può essere risolta con interpello perché non riguarda un caso concreto, secondo l’Agenzia, dalla lettura congiunta della norma interna che definisce la “stabile organizzazione” (articolo 162 del Tuir) e della convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, emerge che la società estera, non avendo una sede d’affari fisica in Italia, il cui apporto è determinante per l’attività dell’istante, non ha una stabile organizzazione in Italia. Non è sufficiente, al riguardo, l’acquisizione o la vendita di servizi la cui controparte è rappresentata da imprese italiane.

La risposta, liquidato il dubbio sulle imposte dirette, prende in esame i successivi due quesiti con oggetto l’imponibilità delle prestazioni ai fini Iva.
I tour operator, chiarisce il documento di prassi, sono sottoposti a un regime speciale le cui regole, dettate dalle norme unionali, sono state recepite internamente dall’articolo 74-ter del decreto Iva e dal decreto Mef n. 340/1999. Il regime prevede che la vendita dei pacchetti “viaggio” da parte delle agenzie rappresenti un’unica prestazione di servizi soggetta a Iva nello Stato membro sede dell’agenzia. La Svizzera, pur non aderendo alla Ue, ha adottato lo stesso criterio.
Di conseguenza, se, come dichiarato, l’istante intende svolgere l'attività di tour operator con sede operativa e legale in Svizzera, offrendo pacchetti turistici a viaggiatori di tutte le nazionalità (compresi clienti italiani), tale vendita, considerato il regime speciale su menzionato, risulterà fuori campo Iva in Italia per mancanza del presupposto territoriale.

Per quanto riguarda la locazione non a breve termine delle imbarcazioni da diporto e i servizi collegati acquistati dall’istante compresi nel pacchetto, sono previsti due criteri di territorialità distinti, la regola fa la differenza tra committente passivo d’imposta e privato consumatore.
Nel primo caso (B2B) l’operazione è imponibile nel Paese del committente (articolo 7-ter, lettera a), decreto Iva), nel secondo caso vale il criterio dello Stato del prestatore purché l’imbarcazione sia utilizzata in acque Ue.
In pratica, nei rapporti “B2C'” tali prestazioni si considerano effettuate in Italia quando sono rese da prestatori stabiliti nel nostro Paese, a patto che il mezzo sia utilizzato all’interno dell’Unione europea.

Ciò detto, l’Agenzia, dopo aver esaminato le clausole della bozza di contratto stipulato tra l’istante e la commissionaria che fornisce l’imbarcazione, ritiene che il servizio di locazione a favore della società, soggetto passivo d'imposta stabilito in Svizzera, non sia territorialmente rilevante in Italia e che, di conseguenza, l'istante non abbia l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale.

Per quanto riguarda gli altri servizi acquisiti in Italia, gli elementi menzionati nell’interpello non sono sufficienti per valutare se siano prestazioni accessorie e fuori campo Iva, o autonome a regime Iva ordinario, rispetto alle principali.

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