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Normativa e prassi

Pagamento a rate del canone Rai: i codici per gli enti pensionistici

Da utilizzare per il versamento delle quote mensili trattenute a chi ha optato per il frazionamento

Tutto pronto per il pagamento dilazionato del canone Rai da parte dei titolari di redditi di pensione non superiori a 18mila euro, che ne hanno fatto richiesta entro il 15 novembre.
La risoluzione n. 131/E del 17 dicembre istituisce i codici tributo ad uso degli enti previdenziali per il versamento delle somme trattenute.

Il riferimento normativo è l’articolo 38, comma 8, del decreto legge 78/2010, che, a partire dal 2011, ha introdotto la possibilità, per i contribuenti che percepiscono un reddito di pensione entro il limite citato, di versare a rate il canone di abbonamento alla televisione pubblica, mediante trattenuta mensile sulla pensione.
 
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre ha individuato i termini e le modalità di versamento degli importi trattenuti e le modalità di certificazione da parte degli enti pensionistici.
In particolare, è stato precisato che la richiesta del pensionato ha validità annuale e va effettuata al proprio ente entro il 15 novembre dell’anno precedente quello cui l’abbonamento si riferisce.
Le trattenute sono effettuate dall’ente in un massimo di undici rate, senza applicazione di interessi: possono essere operate a partire dal mese di gennaio dell’anno a cui si riferisce l’abbonamento e devono terminare nel mese di novembre. Le somme trattenute vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo.
 
Proprio per consentire tale operazione, la risoluzione odierna istituisce due codici tributo:
  • 393E, che deve essere utilizzato, nel modello F24 enti pubblici, dai soggetti sottoposti al vincolo di tesoreria unica
  • 3935, che deve essere utilizzato, nel modello F24, dai soggetti non sottoposti al vincolo di tesoreria unica.
 
Per il primo, da riportare nel campo “codice tributo/causale” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, vanno esposti:
  • nel campo “sezione”, la voce F (Erario)
  • nel campo “riferimento A”, il mese cui si riferisce la rata in pagamento (ad esempio, 0001 per il mese di gennaio)
  • nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.
I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere compilati.
 
Per il codice 3935, da riportare nella “Sezione Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, vanno indicati:
  • nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, il mese cui si riferisce la rata in pagamento (ad esempio, 0001 per il mese di gennaio)
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.
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