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Normativa e prassi

Parrucca per disagio psicologico,
Iva al 4% se il medico è pubblico

La prescrizione deve essere emessa da uno specialista che opera nel servizio sanitario regionale, non rilevando la diversa denominazione della struttura adottata nella Regione

parrucche

La prescrizione medica, necessaria per fruire dell’aliquota Iva al 4% sull’acquisto di parrucche per compensare un danno estetico, può essere rilasciata da un qualunque medico del servizio sanitario pubblico regionale. Il fatto che in Lombardia la Asl è stata sostituita dalla Ats è irrilevante, quello che conta è che la ricetta provenga da uno specialista che lavora nella struttura pubblica. È il chiarimento contenuto nella risposta n. 508/E del 10 dicembre 2019.

L’istante, una società che si occupa di produrre e confezionare parrucche, si è rivolto all’Agenzia delle entrate per sapere la corretta documentazione necessaria all’applicazione dell’aliquota Iva al 4% per le parrucche destinate a far fronte al danno estetico causato da patologie.

Il dubbio era sorto per il fatto che tale società, tenuto conto che la propria clientela proviene da diverse Regioni e ogni Regione ha un sistema sociosanitario caratterizzato da regole proprie, ha sede in Lombardia, la quale, in particolare, ha istituito le Agenzie di tutela della salute (Ats) e le Aziende socio sanitarie territoriali (Asst) (articolo 1, comma 1, lettera k), della legge della Lombardia n. 23/2015), strutture che in pratica hanno sostituito le Asl.

L’Agenzia, quindi, chiarisce che non ha importanza la diversa denominazione della struttura sanitaria: se un soggetto residente in Lombardia acquista una parrucca, quale ausilio volto a sopperire a una mancanza fisica, la prescrizione medica autorizzativa, necessaria per l’applicazione dell’Iva ridotta, dovrà essere rilasciata da un medico specialista degli elenchi pubblicati sul portale dell'Ats di riferimento. Se, invece, l'acquirente risiede in un'altra Regione, la prescrizione deve provenire da un medico specialista operante all'interno del sistema sanitario pubblico o della struttura privata accreditata.

Sul tema, l’Agenzia richiama i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2010, in relazione ai requisiti per la qualificazione delle stesse come protesi sanitarie e per la detraibilità, ai fini Irpef, delle spese sostenute per l'acquisto delle stesse (vedi anche l’articolo “Parrucca, spesa sanitaria detraibile se di supporto a disagio psicologico”).

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