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Normativa e prassi

Parrucca, spesa sanitaria detraibile se di supporto a disagio psicologico

Rientra tra i dispositivi medici quando è destinata a sopperire un danno estetico conseguente a una patologia

La parrucca utilizzata per superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli a seguito di trattamenti chemioterapici è un onere fiscalmente rilevante.

E' la conclusione cui giunge l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E del 16 febbraio,   che ritiene l'acquisto del bene una spesa sanitaria per la quale spetta la detrazione dall'imposta lorda del 19% dell'onere sostenuto, per la parte che eccede 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir).

L'Agenzia, in via preliminare, ricorda la precisazione fornita dall'Amministrazione finanziaria con la circolare 25/1997: nel caso in cui la spesa sostenuta non sia chiaramente riconducibile nell'elenco contenuto nell'articolo 15 del Tuir, occorre far riferimento ai provvedimenti del ministero della Sanità che contengono la lista delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche, delle protesi eccetera.
Tuttavia, nonostante la parrucca non sia ricompresa nel Nomenclatore tariffario delle protesi (allegato al decreto 332/1999 del ministero della Sanità), i tecnici del Fisco affermano che, nel caso in esame, ciò non costituisce un ostacolo alla detraibilità della spesa.

Anche l'interpellato ministero della Salute, infatti, ha riconosciuto al bene, in quanto correttore di un danno estetico provocato dalla malattia, una indubbia funzione sanitaria.
Pertanto, la parrucca, se messa in commercio con la destinazione d'uso di dispositivo medico secondo i principi contenuti nel decreto legislativo 46/1997 (attuativo della direttiva comunitaria 93/42/Cee concernente i dispositivi medici), rientra nel novero delle spese sanitarie detraibili dall'Irpef.
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