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Normativa e prassi

Partecipazione rivalutata e ceduta?
Il credito va nella dichiarazione

Deve essere indicato nel quadro RN del modello SC 2020, perché concorra alla liquidazione dell'Ires di periodo, eventualmente dando origine a un’eccedenza a credito da utilizzare in compensazione

credito imposta

Un credito d'imposta maturato a seguito della cessione a titolo oneroso di una partecipazione rivalutata attraverso il pagamento dell’imposta sostitutiva, potrà essere recuperato tramite la presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito stesso. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 567 del 4 dicembre 2020 su un caso di rivalutazione della partecipazione ceduta nel “periodo di sospensione”.

La società istante fa presente che nel 2018 ha rivalutato una partecipazione iscritta in bilancio, versando, come indicato dalle disposizioni della legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi da 940 a 950, della legge n. 145/2018), l'imposta sostitutiva. Nello stesso anno, l’istante ha ceduto la partecipazione rivalutata a titolo oneroso, determinando così l’inefficacia della rivalutazione e l’insorgere di un credito d’imposta a suo favore pari all’imposta versata. Considerando le attuali disposizioni che prevedono la compensazione per i crediti over 5mila solo successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, chiede quale è il corretto iter per recuperare il credito maturato.

L’Agenzia rileva che nel caso in esame per l’utilizzo del credito maturato occorre tener presente le modifiche normative introdotte dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020, Dl n. 124/2019. Tali disposizioni prevedono che “La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge”.
Tali misure si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Di conseguenza, considerato che il pagamento della sostitutiva e la cessione della partecipazione sono avvenuti entrambi nel corso del periodo d'imposta 2019, l’Agenzia precisa che l’utilizzo del credito in compensazione deve essere subordinato alla presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito, restando esclusa la presentazione di un’apposita istanza, soluzione suggerita dall’istante.
 
Considerando l’attuale modulistica, l’Agenzia ritiene che il credito potrà essere indicato nel quadro RN della dichiarazione dei redditi, nel campo “altri crediti d'imposta”, rigo RN14, colonna 4 del modello Redditi SC/2020. Compilando tale campo, il credito concorre alla liquidazione dell'Ires di periodo, eventualmente dando origine a una eccedenza a credito, utilizzabile in compensazione esterna secondo le regole ordinarie.
L’Agenzia chiarisce, di conseguenza, che le precedenti indicazioni fornite per i crediti di ammontare superiore a 5mila euro, come il caso in esame (vedi articolo “Mancato utilizzo “area rivalutata”: credito fruibile in compensazione” su risposta n. 24/2019), sono superate con l’introduzione delle nuovo obbligo previsto dal citato Dl n. 124/2019 che ha subordinato la compensazione del credito alla preventiva presentazione della dichiarazione da parte del contribuente.

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