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Normativa e prassi

Passaggio di proprietà dei veicoli solamente con il bollo "reale"

L'imposta per l'autentica delle firme è dovuta fin dall'origine, non può essere assolta in modo virtuale

Per le autentiche delle firme apposte sui passaggi di proprietà dei veicoli, il Bollo non può essere pagato in modo virtuale, ossia versando l'imposta all'ufficio delle Entrate o mediante versamento in conto corrente postale.
Con il decreto "Visco-Bersani" del 2006 è stata introdotta la possibilità, per gli uffici comunali e per i titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista, di convalidare la firma di tali atti, ma il pagamento del tributo rimane legato all'applicazione del contrassegno telematico che ha sostituito la vecchia marca da bollo.
Questo, sostanzialmente, il contenuto della risoluzione n. 418/E del 3 novembre.

Il quesito è stato posto dall'Automobile club d'Italia, in quanto i titolari di alcuni Sportelli dell'automobilista appongono, sugli atti da loro autenticati, il contrassegno con la dichiarazione di pagamento assolto in modo virtuale. Tale modalità è prevista dall'articolo 15 del Dpr 642/1972 ("Disciplina dell'imposta di bollo") per gli atti e i documenti individuati dal decreto ministeriale 7 giugno 1973, tra i quali non sono inclusi quelli soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine (articolo 1 della tariffa allegata al Dpr 642/1972).

E proprio a quest'ultima categoria - come d'altronde ricordato anche dall'Aci nella soluzione interpretativa prospettata nell'istanza di interpello - appartengono le autentiche delle firme poste nell'atto di vendita dei veicoli. Per tali atti, quindi, l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, e non in modo virtuale con pagamento differito.
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