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Normativa e prassi

Patent box: avente causa non subentra
nell’opzione esercitata dal dante causa

L’affittuario dell’azienda può accedere autonomamente al regime agevolato, purché sussistano i necessari presupposti, in primis lo svolgimento di attività di R&S avente a oggetto il bene acquisito

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Le ipotesi per le quali l’avente causa subentra nell’opzione del dante causa – nonché, cosa non secondaria, nella natura e nell’anzianità dei costi da indicare nel nexus ratio – sono ipotesi di operazioni successorie già sotto il profilo civilistico e neutrali sotto il profilo fiscale (fusioni e scissioni) oppure neutrali solo sotto l’aspetto fiscale (conferimenti di azienda).
Per il regime patent box, l’affitto di un’azienda non presenta natura di operazione neutrale e successoria, per cui l’avente causa non può automaticamente subentrare nell’opzione esercitata dal dante causa.
Quest’ultimo decade dal beneficio perché non è più il soggetto che realizza lo sfruttamento economico del bene immateriale (articolo 2, comma 2, decreto interministeriale Mise-Mef del 28 novembre 2017).
 
Questo, in sintesi, è il contenuto della risposta n. 88/2019 fornita dall’Agenzia delle entrate all’interpello presentato da una società che, dopo aver sottoscritto con la competente direzione regionale delle Entrate un accordo preventivo per il regime agevolato patent box (articolo 1, commi da 37 a 45, legge 190/2014), ha stipulato un contratto di affitto di azienda con un’altra società del suo stesso gruppo, tramite il quale ha trasferito l’intera attività svolta.
La società istante ritiene che, in caso di affitto di azienda da parte del titolare dell’agevolazione riconosciuta tramite accordo preventivo con il Fisco, l’affittuario possa subentrare nell’accordo stipulato dall’affittante, con accesso ai benefici ottenuti.
 
L’Agenzia delle entrate non concorda con la soluzione prospettata dalla società, poiché l’operazione di affitto d’azienda non rientra tra le ipotesi al verificarsi delle quali il legislatore ha ritenuto che il soggetto avente causa subentrasse nell’esercizio dell’opzione effettuata dal dante causa.
Infatti, l’accordo tra Fisco e contribuente che ha esercitato l’opzione esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti della parti, conformemente a quanto previsto dalla disciplina del patent box (articolo 8 del Dl 269/2003).
 
Del resto, già la circolare 11/2016 aveva chiarito che le operazioni “che consentono il subentro nella posizione del dante causa, sono riconducibili alle sole operazioni di fusioni tra le aziende, scissioni di aziende e conferimenti di aziende e non anche alle operazioni aventi ad oggetto singoli beni”.
 

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