La scelta del patent box senza ricorrere alla procedura ordinaria del ruling è in vigore dall’anno di imposta 2019 e, come previsto nel provvedimento del 30 luglio 2019, va comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo, ha durata annuale, è irrevocabile ed è rinnovabile. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 81/E di oggi, chiarisce le ipotesi particolari in cui il periodo di imposta non coincide con l’anno solare in corso al 1° maggio 2019, data di entrata in vigore del “decreto crescita” (Dl n. 34/2019).
Senza documentazione salta l’agevolazione
L’articolo 4 del decreto crescita stabilisce che i titolari di redditi di impresa che optano per il patent box possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling (articolo 31-ter del Dpr n. 600/1973), di determinare autonomamente il relativo reddito presentando idonea documentazione in base alle regole definite con il provvedimento del 30 luglio 2019 (vedi articolo “Nuovo patent box: pronte le regole per accedere al regime agevolato”).
In caso di rettifica della somma, da cui deriva una maggiore imposta o una differenza di credito, al contribuente non si applica alcuna sanzione se nel corso di attività istruttorie effettuate dal Fisco, viene fornita la documentazione necessaria per accedere al regime speciale (articolo 4, comma 2, Dl n. 34/2019). Spetta al soggetto interessato comunicare il possesso della documentazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale si intende beneficiare del patent box (articolo 4, comma 3, Dl n. 34/2019).
Come comunicare quando il periodo di imposta è “anomalo”
La risoluzione prende in esame il caso particolare dei contribuenti Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso al 1° maggio 2019. I contribuenti che si trovano in tale situazione, per scegliere il patent box senza ruling e comunicare il possesso della documentazione, devono indicare il codice "1" nel campo "Situazioni particolari" dei modelli “Redditi-Sc” o “Redditi-Enc” 2019, presente nel frontespizio delle dichiarazioni, in corrispondenza del riquadro "Altri dati".
La quota annuale, pari a un terzo, della variazione in diminuzione riferibile alla porzione di reddito escluso va riportata nel quadro RF dei due modelli, nel rigo RF50, colonna 1 (Reddito esente o detassato), oppure nel quadro RG del modello Redditi 2019-Enc, nel rigo RG23, colonna 1(Reddito detassato), o ancora nel quadro RC del medesimo modello, nel rigo RC6 con il codice 1 (Altri componenti negativi).
Per quanto riguarda l’Imposta regionale sulle attività produttive, la quota annuale della variazione in diminuzione deve essere indicata nel modello Irap 2019, quadro IS, rigo IS89, colonna 1 (sezione dedicata al patent box).
Cosa fare in caso di rettifica
Nell'ipotesi di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso al 1° maggio 2019, il contribuente non obbligato al ruling, cui è stato rettificato il reddito agevolabile, per beneficiare della non applicazione delle sanzioni, deve comunicare il possesso della documentazione richiesta indicando il codice “2” nel campo “Situazioni particolari” dei modelli “Redditi-Sc” o “Redditi-Enc” 2019 presente nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro "Altri dati".