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Normativa e prassi

Patent box con opzione nel 2015:
marchi detassati entro metà 2021

Per tutti gli altri beni agevolabili, in caso di ruling obbligatorio, la scelta produce efficacia e, quindi, il quinquennio comincia a decorrere dall’anno di presentazione dell’istanza

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Relativamente ai marchi d’impresa, il contribuente che intende accedere alla procedura di patent box nel 2018, a seguito di opzione esercitata nel 2015, può beneficiare del regime agevolativo entro il termine ultimo del 30 giugno 2021, fissato dalla disciplina di coordinamento tra le nuove regole, introdotte dall’articolo 56 del Dl 50/2017, e quelle precedenti (articolo 1, commi da 37 a 45, legge 190/2014).
È, in sintesi, il principio di diritto n. 11/2019 formulato dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione di un’istanza di ruling obbligatorio in cui il contribuente ha chiesto di dar seguito, anche in merito a un marchio d’impresa, all’opzione esercitata nel 2015.
 
Tali beni, inizialmente compresi tra quelli agevolabili, ne sono stati esclusi dal Dl 50/2017 che, comunque, ha fatto salva la possibilità, per coloro che avevano presentato l’opzione nei primi due periodi d’imposta di decorrenza dell’agevolazione (2015 e 2016), di detassare i marchi entro una data finestra temporale (“grandfathering”), che si chiuderà il 30 giugno 2021.
 
Per quanto riguarda le modalità di fruizione dell’agevolazione a seguito della presentazione dell’istanza di ruling obbligatorio, la circolare 11/2016 ha precisato che l’opzione produce efficacia e, quindi, il quinquennio inizia a decorrere, dall’anno di presentazione dell’istanza stessa.
Pertanto, nel caso prospettato, la presentazione dell’istanza determina l’efficacia dell’opzione e fa decorrere il quinquennio dal 2018 per tutti i beni agevolabili (software protetto da copyright, brevetti industriali disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili).
 
Invece, per i marchi, la finestra temporale prevista dall’articolo 13, comma 1, Dm 28 novembre 2017, consente al contribuente, che intende accedere alla procedura nel 2018 a seguito di opzione presentata nel 2015, di beneficiare del regime agevolativo entro il 30 giugno 2021.
 

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