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Normativa e prassi

Pec o posta ordinaria per chiudere
e risolvere al meglio il Pvc

In arrivo le lettere che invitano i contribuenti interessati a regolarizzare la loro posizione beneficiando del ravvedimento spontaneo sui processi verbali di constatazione

cassetta postale
Un altro tassello a favore della nuova forma di comunicazione tra contribuente e Fisco e dell’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. In questo caso, l’iniziativa è indirizzata ai destinatari di processi verbali di constatazione contenenti rilievi fiscali, che saranno messi al corrente delle informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria relative alle violazioni riscontrate, in modo che possano regolarizzare la propria posizione versando una sanzione minima oppure segnalando elementi non conosciuti al Fisco.
A stabilirlo il provvedimento del 15 luglio 2016.
 
In particolare, agli interessati saranno recapitate delle comunicazioni contenenti il loro codice fiscale e la loro denominazione (o nome e cognome), e l’anno d’imposta dei rilievi emersi dal Pvc.
Le lettere arriveranno alla posta elettronica certifica dei contribuenti. Per i soggetti senza obbligo di comunicazione dell’indirizzo Pec all’Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (Ini-Pec) presso il Mise, l’invio avverrà tramite posta ordinaria.
La comunicazione è consultabile anche all’interno del “cassetto fiscale” dell’interessato, accessibile dal portale dell’Agenzia delle Entrate.
 
Il contribuente può, a sua volta, chiedere (direttamente o tramite l’intermediario responsabile della trasmissione delle dichiarazioni), con lo stesso mezzo utilizzato dall’Amministrazione finanziaria e, quindi, tramite Pec o posta ordinaria, chiarimenti all’Agenzia ovvero segnalare fatti o circostanze a essa sconosciuti.
Le informazioni, come previsto dalla legge di stabilità 2015 che ha dato il via a questo nuovo corso (articolo 1, commi da 634 e 636, legge 190/2015), sono messe a disposizione anche della Guardia di finanza attraverso strumenti informatici.
 
Il contribuente destinatario del processo verbale di constatazione può rimediare a errori e omissioni, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento da parte delle Entrate, beneficiando del ravvedimento operoso e, quindi, della riduzione delle sanzioni a un quinto del minimo (articolo 13, comma 1, , lettera b-quater, del Dlgs 472/1997) presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione se ancora in tempo con i termini di scadenza. Affinché gli errori siano “sanati” completamente, occorre, naturalmente versare, oltre alla sanzione, anche le maggiori imposte e i relativi interessi.
 
È possibile “ravvedersi”, comunque, precisa il provvedimento a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i contribuenti abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, oppure nel caso abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità rilevate attraverso i controlli automatici in base agli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972, e formali, secondo la procedura prevista dall’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.
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