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Normativa e prassi

Pegno mobiliare non possessorio:
le regole per versare tributi e diritti

Il pagamento dell’iscrizione, rinnovazione, cancellazione o l’annotazione avviene tramite un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia

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Definite le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l’esecuzione delle formalità relative al registro informatico dei pegni mobiliari non possessori, nonché per la relativa consultazione. Le novità nel provvedimento del 6 aprile 2023 siglato dal direttore dell’Agenzia delle entrate Ruffini, sentito il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si tratta di una ulteriore tappa di avvicinamento all’attivazione del Registro dei pegni mobiliari non possessori che consente allo stesso pegno, al momento dell'iscrizione, di prendere grado ed essere opponibile a terzi e nelle procedure esecutive (articolo 1 del Dl n. 59/2016).

Tale provvedimento, previsto dall’articolo 7, comma 2, del Regolamento di cui al decreto ministeriale n. 114 del 25 maggio 2021, costituisce l’ultimo passaggio nell’iter della normativa attuativa (vedi anche l’articolo su Fiscooggi “Pegno mobiliare non possessorio: pubblicato il decreto attuativo”). Infatti erano stati già emanati gli altri due provvedimenti previsti dal Regolamento:

  • l’approvazione della nomenclatura delle categorie merceologiche con il provvedimento del 12 ottobre 2021
  • la recente adozione delle specifiche tecniche, in precedenza notificate alla Commissione Europea, e delle modalità di registrazione dei titoli nel provvedimento del 12 gennaio 2023 del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il capo Dipartimento per gli Affari di giustizia del ministero della Giustizia. (Sul punto, vedi anche l’articolo su Fiscooggi “Pegni mobiliari non possessori: specifiche tecniche alla Ue”).

Completata, con l’emanazione del provvedimento odierno, la normativa attuativa, si attendono i tempi tecnici ed amministrativi per attivare operativamente la piattaforma telematica, già realizzata e collaudata, e il nuovo ufficio unico nazionale che gestirà i servizi, collocato presso la sede dell’ufficio provinciale Territorio di Roma.

La data di attivazione del Registro pegni sarà resa nota mediante la pubblicazione di un apposito comunicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, come previsto dall’articolo 12, comma 3, del Regolamento.
Nello specifico, il provvedimento sulle modalità di versamento dei tributi e dei diritti prevede che i pagamenti di tutte le somme dovute per le domande di iscrizione, rinnovazione o cancellazione nel Registro pegni, ovvero di annotazione di una vicenda modificativa del rapporto e della garanzia, nonché per le connesse imposte di registro e bollo, avverranno mediante addebito su conto corrente. Tale modalità è già utilizzata in altri servizi dell’Agenzia, come, ad esempio, nell’ambito della Pubblicità immobiliare. Si tratta di una modalità di pagamento integrata nel modello di trasmissione, orientato alla semplificazione, che prevede l’invio, in un unico plico:

  • dell’atto costitutivo, ovvero atto di consenso o ordine per la cancellazione, o atto di attestazione di vicende modificative, anche ai fini della eventuale registrazione
  • della domanda
  • delle informazioni e autorizzazioni necessarie per effettuare il pagamento dei tributi erariali (imposta di registro, ove dovuta, e imposta di bollo) e dei diritti spettanti all’Agenzia per le operazioni di aggiornamento del Registro pegni.

Per la consultazione del Registro pegni sono previste due diverse modalità di pagamento: l’addebito su conto corrente per i certificati e le copie delle singole formalità, con fornitura del servizio differita, e il versamento mediante la piattaforma “pagoPA” per le visure, con fornitura del servizio immediata. Si ricorda che i certificati, come previsto dal Regolamento, possono essere generali (per soggetto debitore o datore di pegno) o speciali (per soggetto debitore o datore di pegno, con restrizione della ricerca ad una categoria merceologica). Le visure possono essere anch’esse richiedibili per soggetto debitore o datore di pegno, con eventuale limitazione ad una categoria merceologica, o per singole formalità.
 

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