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Normativa e prassi

Pensione di invalidità australiana
a italiano: è esentasse ovunque

Quanto erroneamente versato potrà essere recuperato tramite una dichiarazione integrativa e, ove non possibile per il trascorso del tempo utile, un’istanza di rimborso all’Agenzia

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La “Disability support pension” erogata dall’amministrazione australiana a un contribuente in possesso sia della doppia cittadinanza sia della doppia residenza italiana e australiana, vista la natura assistenziale dell’emolumento, non è imponibile nel Paese d’oltreoceano e nemmeno in Italia. Lo conferma l’Agenzia con la risposta n. 174 del 27 gennaio 2023, in cui indica anche come recuperare l’Irpef già versata, poiché il contribuente istante, negli anni, ha inserito la pensione in argomento nelle dichiarazioni dei redditi, sotto la voce “altre pensioni estere”.

Tanto detto, in relazione alle somme erroneamente indicate nelle precedenti dichiarazioni, l’Agenzia consiglia all’istante di presentare una dichiarazione integrativa a favore, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo (articolo 3, Dpr n. 322/1998), e cioè entro il prossimo 30 novembre.

Per gli anni antecedenti, invece, il contribuente dovrà presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate Centro operativo di Pescara – Via Rio Sparto 21 (cop.Pescara@pce.agenziaentrate.it) entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento delle imposte (il rimborso potrà, pertanto, essere riconosciuto solo per i versamenti effettuati nei quarantotto mesi antecedenti alla presentazione dell'istanza).

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