Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Pensione privilegiata ordinaria:
niente Irpef sugli assegni connessi

Gli emolumenti corrisposti a un grande invalido in congedo aventi funzione risarcitoria e assistenziale non vanno considerati redditi e beneficiano dell’esenzione fiscale

vecchietto seduto su soldi

L’assegno di superinvalidità, l’indennità di accompagnamento e l’indennità mensile per particolari cure fisioterapiche, connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, sono esenti dall’imposta sui redditi delle persone fisiche, non avendo natura retributiva.
Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 63/2019 all’interpello con cui la Ragioneria provinciale dello Stato chiede il corretto trattamento fiscale di una pensione privilegiata ordinaria tabellare, da liquidare a un caporale in congedo affetto da infermità contratta per causa di servizio. In particolare, l’istante, evidenziando che il trattamento pensionistico comprende, oltre all’assegno tabellare, un assegno di superinvalidità, l’indennità di accompagnamento, l’indennità per cure fisioterapiche e un’indennità integrativa speciale, chiede se gli assegni connessi alla pensione siano esenti da Irpef.

L’Agenzia, in via preliminare, ricorda che le pensioni privilegiate ordinarie, civili e militari, non figurano fra quelle esentate dall’imposta sul reddito delle persone fisiche come, ad esempio, le pensioni di guerra (articolo 34, Dpr 601/1973). La stessa norma, però, riconosce il regime di favore agli “assegni connessi” alle pensioni privilegiate ordinarie.
Inoltre, anche la nota operativa dell’Inpdap (ora Inps) n. 36/2010 (“Assegni accessori spettanti ai titolari di pensione privilegiata ed equo indennizzo”) include tra gli assegni accessori esenti da Irpef:
- l’assegno di superinvalidità
- l’indennità d’assistenza e d’accompagnamento e relative integrazioni
- l’indennità d’assistenza e accompagnamento aggiuntivo
- l’assegno integrativo
- l’aumento d’integrazione per i familiari a carico
- l’assegno d’incollocabilità.

Di conseguenza, conclude il documento di prassi, gli assegni connessi alla pensione privilegiata ordinaria tabellare in esame, in considerazione della loro autonomia e accessorietà rispetto al trattamento principale, possono beneficiare dell’esenzione Irpef.
 

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/pensione-privilegiata-ordinaria-niente-irpef-sugli-assegni